La vicenda
Il nuovo proprietario di una unità immobiliare in un fabbricato condominiale si vede costretto a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo per il pagamento di spese condominiali maturate nel periodo precedente il biennio dal proprio acquisto, in violazione del disposto di cui all’art. 63 Disp att. c.c. e parte delle quali riferite addirittura a spese legali liquidate giudizialmente nei confronti dei suoi danti causa.
Il rigetto dell’opposizione determina l’opponente a ricorrere in appello per la riforma della sentenza.
Anche la Corte d’Appello di Brescia chiamata a decidere limitatamente alla contestata attribuzione delle spese legali all’avente causa, rigetta il gravame sul presupposto della successione dell’appellante- acquirente nella stessa posizione debitoria del venditore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 disp. Att. c.c. 2° comma ante riforma.
A fronte del rigetto, anche in grado di appello, delle eccezioni proposte, l’attrice opponente in primo grado propone ricorso per Cassazione articolando tre motivi di violazione delle norme di legge.
I Giudici di Piazza Cavour, pur dichiarando inammissibile il ricorso, correggono i motivi della sentenza d’appello in riferimento alla solidarietà dell’obbligo previsto dall’art. 63 disp. Att. c.c. 2° comma precedente alle modifiche introdotte dalla L. 220/2012.
Diritto
La Suprema Corte, nella ordinanza n. 20009 del 21/06/2022, interviene disattendendo i motivi espressi dai Giudici della Corte d’Appello di Brescia secondo cui, poiché la parcella del legale del condominio era giustificata dal debito dei danti causa dell’appellante, quest’ultima era succeduta come condebitrice solidale nella medesima posizione debitoria che i primi avevano nei confronti del condominio.
I giudici di legittimità escludono, ribadendo i principi giurisprudenziali ormai consolidati ma ignorati ...