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Rumori e schiamazzi provenienti da un locale pubblico: presupposti della punibilità del gestore

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Rumori e schiamazzi provenienti da un locale pubblico: presupposti della punibilità del gestore

venerdì, 23 settembre 2022

La Corte di cassazione, con sentenza n. 24397 del 24 giugno 2022, ha affermato che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne.

Scritto da: Sicoli Sveva

La Suprema Corte di cassazione, nell’interessante e recente pronuncia n. 24397 del 24 giugno 2022, ha cercato di delineare il discrimen tra le fattispecie cristallizzate dai primi due commi dell’art. 659 del codice penale.  

Va premesso che la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 12 gennaio 2021, aveva riformato esclusivamente in punto di pena la sentenza del Tribunale di Savona emessa il 18 settembre 2018, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di venti giorni di arresto per avere, in violazione dell'art. 659 cod. pen., nella qualità di legale rappresentante di una società, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone, tenendo alto il volume (o comunque non vigilando in merito) dell'impianto stereo installato presso il suo esercizio commerciale, oltre l'orario consentito ed in tempo di notte. 

La Corte d'appello, per l’appunto, sostituiva la pena detentiva inflitta con quella pecuniaria dell'ammenda di euro 2.500,00, confermando integralmente le argomentazioni svolte, sotto il profilo fattuale e giuridico, dal giudice di prime cure.

Avverso la sentenza dì secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 659 cod. pen.: nel dettaglio, secondo la difesa, il caso di specie andava sussunto, piuttosto che nella fattispecie del primo comma, in quella fotografata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen., in quanto l'attività di bar, locale notturno e discoteca costituisce per antonomasia una professione c.d. "rumorosa". 

Deve rammentarsi, sotto tale profilo, che la contravvenzione delineata dal secondo comma della suddetta disposizione adotta un trattamento sanzionatorio di maggiore indulgenza nei confronti di coloro che stiano svolgendo un'attività lavorativa e non meramente ludica.

La difesa aveva evidenziato, peraltro, che non era stata mai eseguita alcuna rilevazione di natura tecnica ...

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