Il caso:
Proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi un ex condomino contro il quale erano stati ottenuti due decreti ingiuntivi –l’uno emesso in favore del supercondominio, l’altro emesso in favore del condominio- aventi ad oggetto il pagamento di oneri condominiali relativi ad annualità precedenti l’alienazione dell’immobile.
Il giudizio di opposizione si era concluso in primo grado innanzi al Giudice di Pace con la revoca dei suddetti decreti, ma la decisione era poi stata riformata in appello dal Tribunale che aveva revocato il decreto emesso in favore del supercondominio condannando l’opponente al pagamento di una somma ridotta ed aveva invece respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio, sull’assunto che, riferendosi le spese condominiali –risultanti da precedente delibere non impugnate e perciò divenute definitive- ingiunte all’opponente ad un periodo precedente l’alienazione, l’ex condomino non potesse ritenersi esentato dal pagamento dei suddetti oneri per il solo fatto della perdita della qualità di condomino, dalla quale derivava quale unico effetto la non applicabilità dell’articolo 63 disp. att. c.c.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dapprima affrontato il problema relativo alla vincolatività della delibera approvativa del rendiconto rispetto all’ex condomino. Considerato, da una parte, che il condomino che aliena la propria unità immobiliare è tenuto al pagamento delle spese gestionali effettuate nel periodo in cui era proprietario, dall’altra che a seguito della cessione dell’unità immobiliare egli diventa soggetto estraneo all’ente condominiale così cessando di essere vincolato dalle delibere condominiali e al contempo perdendo la legittimazione ad impugnarle, il giudice nomofilattico ha ricordato come in precedenti pronunce –pur criticate dalla dottrina- la Suprema Corte abbia affermato che il condomino che sia cessato di essere tale a seguito dell’alienazione della propria unità immobiliare possa pur sempre far ...