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Inesistente la notifica della citazione eseguita via PEC all’amministratore di condominio se l’indirizzo non è ricompreso nei registri pubblici

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Condominio

Inesistente la notifica della citazione eseguita via PEC all’amministratore di condominio se l’indirizzo non è ricompreso nei registri pubblici

mercoledì, 07 settembre 2022

Il Tribunale di Tivoli con la sentenza n 942 del 13 giugno 2022 affronta un tema di rilievo per gli amministratori di stabili condominiali, che, sebbene esercitino un’attività professionale ai sensi delle Legge 4/2013, a differenza dei professionisti organizzati in albi non hanno uno specifico obbligo di PEC o comunque la relativa PEC non è inserita nei pubblici registri laddove si tratti di attività esercitata in forma individuale; requisito, invece, essenziale per la validità della notifica degli atti giudiziari a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte degli avvocati.

Scritto da: Zoina Elisabetta

Il Caso

Un condomino impugna la delibera assembleare di ripartizione delle spese straordinarie del lastrico solare assunta dal condominio in spregio dell’art. 1126 c.c. chiedendone l’annullamento.

L’atto di citazione viene notificato all’indirizzo PEC dell’amm.re del condominio che esercita l’attività in forma individuale, nel termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c. . Viene tentata anche la notifica cartacea a mezzo UNEP che non va a buon fine.

Il Condominio, nel costituirsi in Giudizio, lamenta preliminarmente la nullità dell’atto di citazione in quanto l’indirizzo PEC dell’amministratore non era compreso né nel registro Ini-Pec, né nel Reginde in violazione dell’art. 3 bis della Legge 53/1994 e di poi spiega le proprie difese nel merito.

La decisione

Il Tribunale di Tivoli rileva che la notifica della citazione sia stata eseguita solo a mezzo pec ad un indirizzo di posta elettronica non idoneo in quanto non estratto da pubblici registri (circostanza peraltro non contestata dall’attore) in violazione dell’art. 3 bis della legge 53/1994 rubricato “notificazione con modalità telematica” che al comma 1 espressamente prevede: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Conformemente ai precedenti in materia della Commissione Tributaria citati in sentenza (CTR Lazio 915/22, CTR Toscana 1526/2021, CTR Lazio 11779/21), la notifica in parola è considerata dal Giudice adito inesistente (e non meramente nulla), con la conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per lo spirare del termine decadenziale dei trenta giorni ex art. 1137 ...

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