Viene così, sotto questo profilo, risolto (solo in parte) il problema creato dal testo del Decreto semplificazioni del 21 giugno scorso che addirittura retroagiva all’anno d’imposta 2021. Si nota però che nessun intervento esplicito di ripristino della deduzione è stato invece considerato in merito al costo per i contributi INAIL dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferenti al sfera istituzionale degli stessi enti soggetti passivi dell’imposta.
L’ulteriore intervento di modifica della norma in sede di conversione del Decreto legge si era reso necessario la semplificazione del testo sulle deduzioni della base imponibile IRAP, previste dall’articolo 11 del D.lgs. 446/1997, operato essenzialmente per le imprese (oltre che per la parte della base imponibile non retributiva anche degli enti non commerciali), aveva di fatto escluso il beneficio di riduzione nella formazione della base imponibile retributiva degli ENC pubblici e privati. L’effetto provocato da quella modifica non era chiaramente voluto dal legislatore che mirava unicamente ad alleggerire e semplificare il testo della norma portante l’insieme delle deduzioni riconosciute evitando così anche apparenti duplicazioni. Il vero intento emergeva anche dalla relazione governativa al provvedimento e lo si intravedeva anche dalle indicazioni contenute nella risoluzione 40/E/2022 dell’Agenzia delle entrate la quale, sullo specifico punto, non aveva fornito una indicazione esplicita, salvo affermare che le novità non dovessero avere alcun impatto sulla misura effettiva delle deduzioni sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella formazione della base imponibile IRAP.
Le prime modifiche alle deduzioni Irap
Per il periodo dalla pubblicazione del Decreto semplificazioni alla data di approvazione dell’emendamento di modifica, in base al tenore della norma ante conversione, veniva esclusa la deduzione dell’onere:
- dei premi Inail;