Aspetti normativi
Si premette che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), stabilisce tra l’altro che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Per quanto di interesse, il comma 769 dispone in particolare, che i soggetti passivi, ad eccezione dei fabbricati destinati esclusivamente al culto (comma 759, lett. g)), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Con l’art. 38 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della Navigazione).
Il comma 7 dell’art. 38 dispone che, per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre disposizioni dell’IMU, in quanto compatibili e il successivo comma 8 che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale (art. 1, comma 728, legge 27 dicembre 2017, n. 205), ai quali si applicano esclusivamente ...