Tale riporto è, peraltro, ammesso a condizione che dal conto economico - della società oggetto della scissione, le cui perdite sono riportabili - relativo all’esercizio precedente a quello in cui la scissione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. La verifica di tale condizione è definita dall’Amministrazione finanziaria “test di vitalità economica della società scissa” .
Con la circolare del 9 marzo 2010, n. 9/E, è stato chiarito, con riferimento alla società beneficiaria della scissione che non sia di nuova costituzione, che essa deve applicare le limitazioni e le condizioni sopra indicate:
- alle proprie perdite, confrontando l’ammontare delle stesse con il proprio patrimonio netto (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti);
- alle perdite trasferite dalla società scissa confrontando l’ammontare di queste ultime con il patrimonio netto contabile riferito agli elementi patrimoniali assegnati, per effetto della scissione, alla beneficiaria stessa (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti).
Integrando e superando gli orientamenti contenuti nella circolare n.9/2010, con la recente circolare n.31 del 1°agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in cui l’operazione di scissione trasferisca alla società non di nuova costituzione un ramo d’azienda si dovranno applicare per il test di vitalità i parametri contenuti negli articoli 172 e 173 del TUIR, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio oggetto di scissione.
Nel caso in cui per effetto della scissione siano trasferiti alla beneficiaria non di nuova costituzione beni non integranti un ramo d’azienda, “considerata ...