La Corte di legittimità con un'interessante sentenza (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2022 n. 17379 rel. Scarpa) ritorna su un tema complesso e dalle mille sfaccettature, rifacendosi a principi che - seppur con diverse sfumature - avevano già ispirato un recentissimo provvedimento sul tema del giudicato esterno (Cass. civ. sez. II, sent. 13.5.2022 n. 15777).
La vicenda nasce da un articolato giudizio di legittimità nel quale un soggetto - al quale è stato richiesto mediante decreto ingiuntivo il pagamento di quote per la manutenzione di un parco oggetto di comunione - propone ricorso per la revocazione di precedente ordinanza con la quale la Corte Suprema, all’esito dei giudizi di opposizione a detto decreto svolti in primo e secondo grado - aveva rimesso la vicenda al Tribunale di Tivoli affinché valutasse se la situazione in fatto descritta dalle parti non dovesse essere ascritta all’ipotesi di cui all’art. 1117 bis c.p.c.
Il condomino ingiunto agisce allora per la revocazione di detta ordinanza, che avrebbe omesso di considerare l’eccepito giudicato esterno e le due sentenze da quale tale status derivava, prodotte con memoria difensiva nel corso del giudizio di legittimità culminato con l’ordinanza di rimessione al giudice di Tivoli: a dire di costui tali due titoli - divenuti definitivi - avevano accertato l’insussistenza di una sua titolarità in ordine alle parti comuni per le quali era stato azionato provvedimento monitorio.
La Corte, nella pronuncia in esame, ha ritenuto che l’omessa considerazione dei due titoli si traducesse in errore di fatto, avendo la parte ricorrente dimostrato che lo scritto difensivo (e le relative produzioni pretermesse) risultava decisivo per l’adozione di una pronuncia di diverso tenore, posto che sussiste una insanabile incongruenza fra la decisione assunta con l’ordinanza di cui si ...