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La mediazione in ambito condominiale

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Condominio

La mediazione in ambito condominiale

mercoledì, 27 luglio 2022

Secondo la sentenza n. 1503 del 2022 della Corte di Appello di Milano, in sede di gravame, non sussiste, in capo al condomino appellante, un interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.  per ottenere la condanna dell’appellato Condominio alla sanzione prevista, dall’art. 8 co. 4-bis del d.lgs. n. 28/2010, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento obbligatorio di mediazione, trattandosi di una sanzione stabilita non in favore dell’altro contendente che diligentemente si sia presentato all’incontro con il mediatore, bensì in favore dello Stato, che si trova a sopportare costi che potevano essere evitati tramite il possibile esito positivo dell’esperimento del tentativo di conciliazione. 

Secondo la sentenza n. 1218 del 2022 del Tribunale di Palermo, la condotta dell’amministratore che, ricevuta la comunicazione del tempestivo deposito da parte di un condomino di un’istanza di mediazione avente ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare, ometta non solo di partecipare al procedimento, ma anche di darne avviso ai condomini, non può costituire, nel successivo giudizio incardinato dal condomino medesimo, presupposto legittimante l’irrogazione, nei confronti del Condominio, della sanzione pecuniaria che l’articolo 8, comma 4, del D.lgs. n. 28 del 2010 riserva alla parte costituita che abbia omesso, senza giustificato motivo, di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria. Tale condotta, viceversa, ricorrendone i presupposti, può invece costituire motivo di revoca dell’amministratore nonché di risarcimento danni ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 1131 cod. civ.

Scritto da: Cice Giovanna

La storia. 

La mediazione obbligatoria, ossia prevista a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, è stata protagonista di una storia travagliata e, in materia condominiale, ancor più complicata da difficoltà di coordinamento.

Il d.lgs. n. 28 del 2010 aveva originariamente introdotto la mediazione per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile come procedura obbligatoria sia nei casi in cui il giudice ne disponesse l’esperimento (cd. mediazione obbligatoria ope judicis), sia per determinate materie elencate dall’art. 5 comma 1, tra cui figurava anche il condominio (cd. mediazione obbligatoria ope legis). 

Senonché, per il condominio, già l'originaria entrata in vigore della normativa sulla mediazione fu procrastinata di un anno, in attesa che il legislatore ne chiarisse, con la riforma del condominio, l’esatto ambito di applicazione. Il decreto legislativo che aveva introdotto l’istituto, difatti, si era limitato a prevedere come obbligatoria la mediazione nelle “controversie in materia condominiale”, senza però definire l’esatta portata di una tale locuzione che si prestava, invero, ad interpretazioni discordanti in quanto dirette, ora,  a privilegiarne l'aspetto c.d. "soggettivo", ricomprendendovi tutte le ipotesi in cui il condominio fosse parte in causa, ora il profilo c.d. "oggettivo", relativo alle sole controversie aventi ad oggetto le dispute condominiali (così, G. Spoto, La mediazione civile e le liti condominiali, in Contratti e impresa, 2013, 1073). 

Il chiarimento della locuzione è, in effetti, intervenuto con l’introduzione dell’71-quater disp. att. c.c., ove è stabilito che per “controversie condominiali” devono intendersi "quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice". 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, poco dopo l’intervento legislativo, con sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l’incostituzionalità, per eccesso ...

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