Modifiche alle deduzioni Irap.
In base al tenore attuale della norma, sembrerebbe che non sia più consentita la deduzione del valore dei premi Inail, delle retribuzioni lorde relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro, se il rapporto di lavoro dipendente è a tempo indeterminato. Questo in sintesi il risultato che si ricava dall’interpretazione letterale del testo dell’articolo 11 del D.lgs. 446/1997 dopo le modifiche introdotte dall’articolo 10 del Dl 73/2022. L’intervento interpretativo dell’Agenzia delle entrate con la risoluzione 40/E/2022, sullo specifico punto, in riferimento alla problematica generatasi per la posizione degli enti e per il loro metodo retributivo di determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, non fornisce una indicazione esplicita salvo affermare che le novità introdotte non determinano alcuna modifica nell’importo delle deduzioni ammesse sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella base imponibile IRAP. Si rileva però che l’articolo 11, comma 4-octies, che ammette in deduzione della base imponibile Irap il costo del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (quindi anche il personale disabile che si trova in questa condizione lavorativa), non prevede espressamente l’applicabilità di tale deduzione nel caso di determinazione del valore della produzione netta con il metodo retributivo in base agli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1 del D.lgs. 446/1997 come nel caso degli ENC pubblici e privati.
Gli ENC privati.
Si rammenta che per gli enti non commerciali privati, compresi gli enti del terzo settore, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del D.lgs. 446/1997, la base imponibile IRAP, per la parte relativa alla sfera istituzionale, cioè per le componenti che si riferiscono a tale ambito in tutto o in parte è ...