Il quadro normativo
Come si ricorderà, l’art. 15 del decreto legge n.4/22 (cosiddetto decreto Sostegni-ter) ha introdotto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle “imprese a forte consumo di energia elettrica”, definite imprese energivore.
L’art. 4 del decreto legge n.17/22 (cosiddetto decreto Energia) ha confermato tale credito d’imposta per le spese sostenute - per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 - dalle medesime imprese energivore. La percentuale del 20% è stata successivamente aumentata al 25% dall’art.5, comma 1, del decreto legge n.21/22 (cosiddetto decreto Ucraina).
L’art.3 di quest’ultimo decreto ha previsto un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”, definite imprese non energivore. La percentuale del 12% è stata successivamente aumentata al 15% dall’art. 2, comma 3, del decreto legge n.50/22 (cosiddetto decreto Aiuti).
Le imprese sopra descritte, tuttavia, possono beneficiare dei crediti d’imposta sopra indicati a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.
Così delineato il quadro normativo, è stata emanata la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 con la quale sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e ...