 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Esterometro ed autofattura: cos'è cambiato a partire dal 1° luglio? Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Articolo

Fisco

Esterometro ed autofattura: cos'è cambiato a partire dal 1° luglio? Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

mercoledì, 13 luglio 2022

Cos'è cambiato dal 1° luglio 2022? Le risposte le fornisce l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare 26/E/2022

Scritto da: Rolando Sara

In primis è opportuno ricordare quali siano i riferimenti normativi legati all'adempimento denominato esterometro ed alla sua evoluzione nel corso di questi anni, ossia:

  • Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015;
  • Art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021;
  • Artt. 12 e 13, DL n. 73/2022;
  • Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018; 28.10.2021 e 23.12.2021;
  • Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103);
  • art. 12 DL 73/2022

L'esterometro ha di fatto cambiato impostazione a partire dallo scorso 1° luglio; da scadenza trimestrale è diventato un adempimento legato alle tempistiche di ricezione della fattura passiva estera/emissione della fattura attiva verso soggetto non residente nel territorio dello Stato.

Cosa significa?

L'art.1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 è stato così modificato dall'art. 12 del Dl 73/2022: "I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati