 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Deliberazioni dell’assemblea, beni di proprietà esclusiva e fondo speciale obbligatorio per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo

Condominio

Deliberazioni dell’assemblea, beni di proprietà esclusiva e fondo speciale obbligatorio per gli interventi di manutenzione straordinaria.

mercoledì, 13 luglio 2022

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16953 del 2022, ha ribadito che è nulla la deliberazione dell'assemblea di condominio che approvi e ripartisca una spesa concernente la manutenzione di beni di proprietà esclusiva ed ha altresì precisato che la delibera che dispone interventi di manutenzione straordinaria o innovazioni deve obbligatoriamente costituire, a pena di invalidità, un fondo speciale di importo pari all’ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.

Scritto da: Giandolfo Giusi

1. Premessa.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 16953/2022, dopo aver precisato quale siano la natura ed il contenuto delle deliberazioni prese dai condomini in assemblea, ribadisce i principi precedentemente enunciati in tema di regime di invalidità delle delibere condominiali, ponendo i limiti dell’oggetto del giudizio di validità delle stesse con particolare riguardo alla questione relativa alla manutenzione di beni di proprietà esclusiva.

Sul punto viene affermato il principio secondo il quale l’assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni, essendole invece precluso di occuparsi di beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi.

2. Il fatto.

La Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Savona, respingendo l’impugnazione ex art. 1137 c.c. presentata da un condomino contro quattro deliberazioni adottate dall’assemblea dei condomini e tutte aventi ad oggetto i lavori di manutenzione del prospetto condominiale.

Il condomino opponente denunciava la nullità di tali delibere che approvavano l’intervento di manutenzione dell’intera facciata dell’edificio, ripartendo le relative spese tra i condomini, benché parte di essa fosse di proprietà esclusiva.

Il Collegio di merito, nonostante avesse accertato dall’atto pubblico di provenienza del bene che i muri perimetrali in questione fossero di proprietà esclusiva e quindi parte non comune, risultando pur tuttavia gli stessi gravati dalla servitù di attraversamento per tubazioni, canali ed altro necessario al servizio degli alloggi, rigettava il gravame proposto.

La motivazione posta a base di tale decisione risiedeva sulla circostanza che la delibera sulla ripartizione delle spese aveva fatto riferimento alle tabelle millesimali, aventi natura contrattuale, da sempre in uso e risalenti al 1961. La ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati