1. Premessa.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 16953/2022, dopo aver precisato quale siano la natura ed il contenuto delle deliberazioni prese dai condomini in assemblea, ribadisce i principi precedentemente enunciati in tema di regime di invalidità delle delibere condominiali, ponendo i limiti dell’oggetto del giudizio di validità delle stesse con particolare riguardo alla questione relativa alla manutenzione di beni di proprietà esclusiva.
Sul punto viene affermato il principio secondo il quale l’assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni, essendole invece precluso di occuparsi di beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi.
2. Il fatto.
La Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Savona, respingendo l’impugnazione ex art. 1137 c.c. presentata da un condomino contro quattro deliberazioni adottate dall’assemblea dei condomini e tutte aventi ad oggetto i lavori di manutenzione del prospetto condominiale.
Il condomino opponente denunciava la nullità di tali delibere che approvavano l’intervento di manutenzione dell’intera facciata dell’edificio, ripartendo le relative spese tra i condomini, benché parte di essa fosse di proprietà esclusiva.
Il Collegio di merito, nonostante avesse accertato dall’atto pubblico di provenienza del bene che i muri perimetrali in questione fossero di proprietà esclusiva e quindi parte non comune, risultando pur tuttavia gli stessi gravati dalla servitù di attraversamento per tubazioni, canali ed altro necessario al servizio degli alloggi, rigettava il gravame proposto.
La motivazione posta a base di tale decisione risiedeva sulla circostanza che la delibera sulla ripartizione delle spese aveva fatto riferimento alle tabelle millesimali, aventi natura contrattuale, da sempre in uso e risalenti al 1961. La ...