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Obbligo di split payment per la Federazione sportiva iscritta all’Ipa

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Obbligo di split payment per la Federazione sportiva iscritta all’Ipa

lunedì, 06 giugno 2022

La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello 320/2022 pubblicata sul proprio sito in data 01/06/2022.

Il quesito riguarda una Federazione sportiva nazionale la quale, a seguito della mancata iscrizione nell’elenco Istat a partire dal 25 ottobre 2021, riteneva di poter applicare il regime dello split payment di cui ai commi 1e l-bis dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 sino al 31 dicembre 2021, e di sospenderne l’applicazione a partire dal 2022 provvedendo ad inviare una semplice comunicazione ai propri fornitori.

Scritto da: Gippone Andrea

Nella propria risposta, l’Agenzia delle Entrate rileva il fatto che la Federazione, nonostante non sia più presente nell’elenco Istat, risulti comunque ancora iscritta nell’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (Ipa).

Ed è proprio questo fatto che obbliga un ente ad applicare il regime della scissione dei pagamenti, in quanto l’iscrizione nell’Ipa garantisce certezza giuridica per i fornitori nel momento della fatturazione.

Nella risposta vengono richiamate diverse circolari, tra le quali la Circolare n. 27/E del 2017, con la quale viene precisato, altresì, che "Ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito iPA)", ed è quindi motivo ed obbligo di applicazione dello split payment la presenza stessa in tale elenco.

La conclusione a cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate, pur partendo dal caso specifico di una Federazione sportiva nazionale, in realtà ha una portata ben più ampia perché di fatto riguarda qualunque ente che risulti iscritto nell’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (Ipa), alla data in cui un fornitore deve emettere fattura nei suoi confronti.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione del regime della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, per l’individuazione dei soggetti interessati da tale disciplina, occorre fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito “www.indicepa.gov.it.

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