Il fatto di causa e il giudizio di merito.
Il Giudice di Pace di Torino dichiarava la propria incompetenza a decidere sull’impugnazione di una delibera condominiale, in favore del costituendo collegio arbitrale previsto dal regolamento condominiale.
Il Tribunale di Torino, adito in appello dal condòmino impugnante, affermava che la disposizione del regolamento condominiale (afferente le “controversie che riguardano l’interpretazione e la qualificazione del presente regolamento che possano sorgere tra l’amministratore e i singoli condòmini”) che affidava ad “amichevoli compositori” la risoluzione delle controversie, costituisse in realtà un arbitrato irrituale, che non dà luogo ad alcuna questione di competenza.
Riteneva comunque che la controversia fosse effettivamente devoluta alla cognizione degli arbitri in quanto la questione in tema di ripartizione delle spese, da determinare in base al regolamento e alla annessa tabella millesimale, dovesse essere compresa nella detta clausola compromissoria in quanto riguardante l’interpretazione del regolamento stesso.
Nel rigettare il gravame, il Tribunale di Torino altresì condannava l’impugnante alle spese del doppio grado.
L’impugnante ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.
La decisione della Corte di Cassazione.
La ponderata decisione del Supremo Collegio ha portato al rigetto del ricorso.
La pronuncia indaga specificamente se, nella clausola regolamentare che deferisce ad arbitri qualsiasi controversia tra amministratore e singoli condòmini comunque riguardante l’interpretazione e applicazione del regolamento, sia compresa anche l’impugnazione della delibera assembleare in tema di ripartizione delle spese per la conservazione delle parti comuni.
La Corte respinge la tesi negativa del ricorrente e afferma invece che l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere al condòmino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di adire ex art.1137 cod.civ. l’autorità giudiziaria avverso ...