Il caso:
Un Condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società fornitrice di gas per il pagamento di svariate mensilità di fornitura.
Tra le varie censure sollevate avverso l’ingiunzione nel giudizio di opposizione (contestazione del tipo di fornitura praticata dalla società fornitrice, ritenuta abnorme e penalizzante per il Condominio; prescrizione di tutti i crediti anteriori ai cinque anni precedenti la data di notificazione del decreto ingiuntivo), veniva altresì contestata la competenza territoriale dell’adìto Tribunale di Bologna, sul presupposto dell’applicabilità del foro del consumatore e della nullità della clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto di fornitura.
Il Tribunale di Bologna ha accolto l’eccezione, dichiarando l’incompetenza territoriale del giudice dell’ingiunzione e perciò riconoscendo la nullità del decreto emesso. Secondo il giudice dell’opposizione al Condominio deve riconoscersi la qualifica di consumatore laddove l’amministratore agisca in qualità di rappresentante dei singoli condòmini persone fisiche (vengono citate al proposito Cass. 22 maggio 2015, n. 10679 e Cass. 12 gennaio 2005, n.452); a sostegno della propria decisione il Tribunale ha richiamato altresì la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE sez. I, 02 aprile 2020, C-329/19) con la quale il giudice sovranazionale, rispondendo ad un quesito sollevato in via pregiudiziale dal Tribunale di Milano, ebbe ad affermare che “l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale ...