Il Fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione costituito da un complesso di beni e diritti volti a far fronte ai bisogni della famiglia; ne consegue un vincolo reale di indisponibilità sugli stessi, che entrano a far parte di un patrimonio separato. Oggetto del fondo possono essere i beni immobili, i beni mobili iscritti nei pubblici registri ed i titoli di credito. Esso è regolato dagli articoli 167-171 del Codice Civile. L'atto di costituzione è un atto di liberalità, a titolo gratuito.
L'art.167 c.c. stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili registrati o titoli di credito nominativi, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi, che può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati, non potendone beneficiare le coppie di fatto. Il fondo può essere costituito in vista di un futuro matrimonio, ma in tal caso l'atto costitutivo sarà condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso. In particolare, è opportuno distinguere tra la costituzione effettuata da un terzo a favore dei due fidanzati - nel qual caso l'atto è valido con l'indicazione delle generalità degli sposi, si perfeziona con la loro accettazione ed è efficace con la celebrazione del matrimonio - e la costituzione realizzata direttamente da uno dei fidanzati - allora è necessario che anche l'altro futuro sposo partecipi alla stipulazione dell'atto e la sua efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.
La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto ...