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Reati tributari e ravvedimento operoso. Circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce quando sono esclusi e quando sono attenuati

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Fisco

Reati tributari e ravvedimento operoso. Circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce quando sono esclusi e quando sono attenuati

lunedì, 16 maggio 2022

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 12 maggio 2022 chiarisce definitivamente la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente superando, in tal modo, la precedente prassi.

L’Agenzia delle Entrate infatti fondandosi sulla circolare 180/1998 aveva sempre ritenuto che, stante l’espresso riferimento normativo alla “regolarizzazione degli errori e delle omissioni”, vi fosse un’inevitabile preclusione ad utilizzare il ravvedimento operoso in tutti quei comportamenti antigiuridici che riguardavano infedeltà dichiarative riconducibili a condotte fraudolente.

Ricordiamo che tale tesi si era già posta in contrasto con lo stesso Legislatore che intervenendo sul Dlgs 74/2000 aveva modificato gli art. 13 e 13 bis ammettendo espressamente che attraverso il ravvedimento operoso è possibile conseguire la non punibilità (o una riduzione della pena) anche dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti e con altri artifizi e per l’infedele e omessa dichiarazione.

Nella circolare n. 11/E/2022 le Entrate, cambiando quindi visione e partendo dal fatto che la disposizione sul ravvedimento è stata modificata sensibilmente dalla Legge 190/2014 con cui sono state rimodulate le modalità e i termini per l’applicazione dell’istituto, affermano che ora è fruibile anche in presenza di attività di verifica che abbiano avuto inizio alla data del ravvedimento. Il legislatore ha poi modificato più volte, nel corso del tempo, la disciplina dei reati tributari contenuta del D.lgs. 74/2000, anche incidendo in maniera significativa sugli effetti della regolarizzazione spontanea in sede penale.

L’agenzia delle Entrate infatti sottolinea che l’art. 13, comma 1 del D.lgs. 74/2000 (come modificato dal D.lgs. 158/2015), stabilisce ora che per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), omesso versamento di IVA (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater), è esclusa la punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi interessi e sanzioni, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti attraverso il ravvedimento operoso (o anche la conciliazione giudiziale ...

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