Inquadramento normativo e tipologie di PIR.
Il regime fiscale previsto per i c.d. PIR - i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine - concede al titolare l'esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni (minimum holding period). Inoltre, gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità). Introdotta con la Legge di Bilancio 2017, la normativa di riferimento dei PIR ha subito nel corso degli anni diverse modifiche a seguito di interventi da parte del Legislatore. Da ultimo, la Legge 30 dicembre 2021 n.234, Legge di Bilancio 2022, è andata ad incidere sui seguenti aspetti1:
- innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (di cui all'art.1 comma 26);
- esclusione di specifici vincoli per i PIR Alternativi (di cui all'art.1 comma 27);
- modifica della disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, con rimodulazione dell'ammontare e del termine di utilizzabilità (di cui all'art.1 comma 912).
Tra le diverse tipologie di PIR individuabili a seconda della normativa fiscale applicabile, vigente al momento dell'apertura del piano, è attualmente possibile costituire i c.d. PIR 3.0 e PIR Alternativi. Nel caso di persone fisiche, tali soggetti possono detenere un solo PIR ordinario (PIR 1.0, 2.0 oppure 3.0) e più PIR Alternativi.
In particolare, si fa riferimento a:
- PIR 3.0, piani costituiti a partire dal 01/01/2020 in applicazione dell'art.13-bis del Decreto Legge n.124 del 2019 (i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70% da strumenti finanziari di ...