Il caso affrontato da Trib. Mi, sez. lav., 30 marzo 2022, n. 826, dott. Lombardi.
La sentenza in esame affrontava il caso di un dipendente di Poste Italiane sottoposto a procedimento disciplinare a seguito della violazione del principio di correttezza nei confronti di un collega, oltre che delle disposizioni concernenti la sicurezza sul posto di lavoro (scorretto utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie).
Nello specifico, veniva contestata al dipendente la commissione di tre diverse infrazioni. In primo luogo, il datore di lavoro sanzionava il comportamento minaccioso ed offensivo posto in essere dal resistente nei confronti di un collega quando, durante un’accesa discussione, lo colpiva con una pacca sulla spalla proferendo le seguenti frasi: “sei un pezzo di merda … ti faccio un culo così” o “ci vediamo fuori non ti preoccupare”. In secondo luogo, sanzionava l’uso improprio della mascherina protettiva obbligatoria durante il periodo di diffusione pandemica da Covid-19, oltre che l’utilizzo del cellulare durante il turno di lavoro.
Il ricorrente depositava un ricorso dinanzi al Tribunale milanese per vedere accolte le seguenti conclusioni: «In via principale, accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 (due) giorni, comminata con provvedimento del 29 Marzo 2021 e notificata da […] al sig. […] in data 07.04.2021; In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere sproporzionata la sanzione disciplinare inflitta, si chiede disporsi la sostituzione con altra minore sanzione tra quelle previste dall’art. 54 CCNL per il personale non dirigente di […]».
La sentenza.
Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso perché riteneva congrua - se non addirittura sottodimensionata - la sanzione di due giorni di sospensione dal servizio e della retribuzione irrogata ...