 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
È proporzionale la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due giorni irrogata al lavoratore litigioso senza mascherina.

Articolo

Lavoro

È proporzionale la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due giorni irrogata al lavoratore litigioso senza mascherina.

mercoledì, 04 maggio 2022

Il Tribunale di Milano dichiarava legittima la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni adottata dal datore di lavoro per sanzionare la condotta posta in essere dal lavoratore, consistente nell’utilizzo di frasi offensive rivolte ad un collega, nello scorretto impiego della mascherina protettiva e nell’uso improprio del cellulare durante l’orario di lavoro.

Scritto da: Maggio Nicola Amedeo

Il caso affrontato da Trib. Mi, sez. lav., 30 marzo 2022, n. 826, dott. Lombardi.

La sentenza in esame affrontava il caso di un dipendente di Poste Italiane sottoposto a procedimento disciplinare a seguito della violazione del principio di correttezza nei confronti di un collega, oltre che delle disposizioni concernenti la sicurezza sul posto di lavoro (scorretto utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie).

Nello specifico, veniva contestata al dipendente la commissione di tre diverse infrazioni. In primo luogo, il datore di lavoro sanzionava il comportamento minaccioso ed offensivo posto in essere dal resistente nei confronti di un collega quando, durante un’accesa discussione, lo colpiva con una pacca sulla spalla proferendo le seguenti frasi: “sei un pezzo di merda … ti faccio un culo così” o “ci vediamo fuori non ti preoccupare”. In secondo luogo, sanzionava l’uso improprio della mascherina protettiva obbligatoria durante il periodo di diffusione pandemica da Covid-19, oltre che l’utilizzo del cellulare durante il turno di lavoro.

Il ricorrente depositava un ricorso dinanzi al Tribunale milanese per vedere accolte le seguenti conclusioni: «In via principale, accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 (due) giorni, comminata con provvedimento del 29 Marzo 2021 e notificata da […] al sig. […] in data 07.04.2021; In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere sproporzionata la sanzione disciplinare inflitta, si chiede disporsi la sostituzione con altra minore sanzione tra quelle previste dall’art. 54 CCNL per il personale non dirigente di […]».

La sentenza.

Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso perché riteneva congrua - se non addirittura sottodimensionata - la sanzione di due giorni di sospensione dal servizio e della retribuzione irrogata ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati