Il caso affrontato dal Consiglio di Stato RG. n. 6226 del 2021.
La vicenda in esame ha origine dal ricorso presentato da un gruppo di condomini avverso la decisione del Comune intimato di effettuare una serie di modifiche -qualificate come non essenziali- alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana da parte dell’affidataria, stabilendo, fra l’altro, l’installazione in un parco pubblico di una c.d. isola ecologica, in concreto costituita da una piattaforma di cemento recintata che avrebbe ospitato i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
In particolare, i ricorrenti, proprietari di appartamenti nel Condominio limitrofo all’ isola ecologica, in tale loro qualità, hanno impugnato gli atti in questione, assumendo, in sintesi, che questa sarebbe stata illegittimamente realizzata, comportando un pregiudizio al decoro e alla salubrità delle loro case; contestualmente, hanno proposto azione inibitoria, volta ad ottenere lo spostamento della struttura.
In primo grado il T.a.r. ha respinto il ricorso nel merito, senza esaminare le eccezioni preliminari proposte dal Comune.
Contro la sentenza, alcuni degli originari ricorrenti hanno proposto impugnazione, deducendo: la mancanza di motivazione, circa l’esistenza o meno dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico compiuta realizzando l’isola ecologica; la violazione del d.P.R. 9 luglio 2010 n.139, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto -a loro dire- si tratterebbe di intervento non di lieve entità; la violazione dell’art. 11 del regolamento rifiuti, nel senso che non sarebbe stata dimostrata la indisponibilità di un’area privata ove collocare l’impianto; la violazione dell’art. 32 Cost. e del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, perché la costruzione, in tesi realizzata a distanza inferiore alla legale, sarebbe pericolosa per la salute.
Il Comune ha resistito, chiedendo che l’appello fosse dichiarato irricevibile, ovvero inammissibile, in quanto fondato su una mera ...