La sentenza del Tribunale di Roma n. 19066 del 07.12.2021
La controversia nasce dall’opposizione della condomina ingiunta, nello specifico una nuda proprietaria, al decreto ingiuntivo che le veniva notificato dal condominio per il pagamento di oneri accessori. Contestava l’opponente, per quanto d’interesse, di non aver ricevuto la convocazione alle riunioni di approvazione delle spese portate in decreto, riunioni e spese delle quali riferiva di essere venuta a conoscenza solo con la notifica del decreto stesso; concludeva chiedendo l’annullamento delle delibere sottese all’ingiunzione e quindi la revoca dell’ingiunzione opposta.
Il Tribunale, verificato che la notifica dell’atto di citazione in opposizione era avvenuto entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto (nel rispetto del termine di impugnazione della delibera di cui all’art. 1137 c.c.) e che espressamente l’opponente richiedeva in via riconvenzionale nelle conclusioni dell’atto l’annullamento delle delibere assembleari fondanti la richiesta delle spese, accoglieva la domanda annullando le delibere impugnate e per l’effetto revocando il decreto, pur compensando le spese in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, approdata alla richiamata e dirimente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 9839/2021 (sentenza Trib. Roma 07.12.2021 n. 19066).
La Sentenza della Cassazione a Sez. Unite n 9839/2021
Il Tribunale capitolino motiva la decisione richiamando i corollari ai quali è approdata la Suprema Corte di Cassazione in tema di rilevabilità di questioni attinenti alla validità della delibera condominiale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; si legge infatti nella sentenza in indagine che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare la delibera posta a fondamento dell’ingiunzione sia sotto il profilo della nullità, dedotta dalla parte ma anche rilevabile d’ufficio, sia il profilo dell’annullabilità, a condizione però ...