 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Distanze dalla carreggiata autostradale e successione di norme più favorevoli al costruttore

Articolo

Condominio

Distanze dalla carreggiata autostradale e successione di norme più favorevoli al costruttore

lunedì, 14 marzo 2022

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 802 del 2022, ribadisce il principio secondo cui, in materia di distanze nelle costruzioni (ivi incluse quelle imposte rispetto alle carreggiate autostradali), qualora subentri una disposizione più favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera (se a quel tempo già ultimata) alla distanza inferiore, senza che abbia rilievo il difetto del titolo edilizio a costruire, che esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

Nel 1994, una società di gestione di un tratto autostradale conveniva in giudizio diversi proprietari di un immobile asseritamente costruito in violazione delle distanze minime dalla carreggiata e dalle pertinenze autostradali  imposte dalla normativa speciale all’epoca vigente, individuata negli articoli: 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729; 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765); 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; 16 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). In particolare, tali disposizioni avrebbero imposto la distanza minima, dal nastro autostradale, di sessanta metri (se fuori dai centri abitati) e di 30 metri (nei centri abitati). 

La domanda veniva rigettata integralmente in primo grado, mentre la corte d’appello, in riforma della pronuncia di prime cure e sulla scorta di apposita consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva parzialmente la pretesa della società autostradale, limitatamente alle opere realizzate all’interno della fascia di rispetto di 30 metri dal confine autostradale. 

La corte territoriale osservava che, al momento della costruzione dell’edificio, la perimetrazione del centro abitato non includeva la zona oggetto di causa, sicché tutte le opere indicate in citazione – poste a distanza inferiore di 60 metri dal nastro autostradale – avrebbero dovuto considerarsi illegittime. 

Tuttavia, il nuovo codice della strada aveva introdotto una nuova classificazione delle strade e delle relative fasce di rispetto, imponendo la ridefinizione del perimetro del centro abitato. In adempimento di tale obbligo, il Comune, in data successiva all’edificazione controversa (7 dicembre 1995), aveva approvato la nuova delimitazione del centro abitato, facendovi rientrare tutto il territorio comunale, con conseguente operatività della più ristretta distanza di 30 metri dal ciglio della strada.

Per i giudici di secondo grado, quindi, ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati