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Interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002 e condominio: “questo matrimonio non s’ha da fare...”

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Interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002 e condominio: “questo matrimonio non s’ha da fare...”

mercoledì, 02 marzo 2022

Secondo App. Milano, 25 gennaio 2022, rientrando il condominio nella nozione di consumatore, non può trovare applicazione, rispetto ai contratti conclusi dall’amministratore, la disciplina degli interessi nelle transazioni commerciali. 

Scritto da: Chiesi Gian Andrea

1. Premessa: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002. 

L'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, adottato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento un tasso di interesse legale, moratorio, più alto di quello previsto dall’art. 1284 c.c. e che si applica ai pagamenti dovuti nell'ambito delle “transazioni commerciali”, per tali intendendosi, secondo la definizione datane dall’art. 2 del medesimo d.lgs., “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,  che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; l’art. 24, comma 1, della l. n. 161 del 2014, superando le criticità rilevate dalla determinazione n. 5/2002 del 27 marzo 2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha, inoltre, ulteriormente esteso l’ambito di operatività della speciale disciplina in commento ai contratti previsti dall’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006 (recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), mentre l’art. 11, comma 2, fa salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (su tale profilo si rinvia a FINESSI, Contratti tra imprese e disciplina del tempus solutionis dei corrispettivi pecuniari, in Riv. dir. civ., 4/2015).

Non ogni obbligazione pecuniaria soggiace, dunque, alla suddetta disciplina, ma solo quelle, di natura contrattuale, aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la consegna di merci o prestazione di servizi, in ogni caso esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, compresi gli accordi di ristrutturazione del debito, nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (cfr. l’art. 1, comma 2).

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