 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Condominio e querela: ennesima puntata o replica?

Articolo

Condominio

Condominio e querela: ennesima puntata o replica?

lunedì, 21 febbraio 2022

Con l’articolata sentenza n. 45902 del 2021, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa per l’ennesima volta sulle modalità di esercizio del diritto di querela nell’ambito dei reati commessi in contesto condominiale, in una casistica giurisprudenziale ormai estesa, affrontando un caso che presentava diverse particolarità.

Scritto da: Giordano Vincenzo

Il caso ed i motivi del ricorso

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino, avverso un amministratore di condominio per il delitto continuato di appropriazione indebita.

In particolare, il Tribunale di Torino aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa, oltra al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civile per un totale di euro 172.000,00, per quindici episodi di appropriazione indebita commessi in danno di più condominii. 

L’imputato tramite il suo procuratore speciale articola diversi motivi di ricorso per Cassazione. Per quel che qui più interessa sono due i motivi di doglianza più significativi, aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di querela, ormai un topos della materia penale condominiale.

Con il primo motivo, il ricorrente contesta la tardività delle querele.

In particolare, come noto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 36/2018 e dal d.lgs. 3/2019, il delitto di appropriazione indebita aggravato dalla violazione di un rapporto professionale o fiduciario, come quello dell’amministratore di condominio, era procedibile d’ufficio.

A seguito della modifica menzionata, il suddetto reato è divenuto procedibile a querela. Ebbene, nel caso di specie, secondo la prospettazione del ricorrente, le originarie querele erano state proposte oltre il termine di sei mesi dalla conoscenza del fatto previsto dal codice di procedura penale. Nessuna remissione in termine sarebbe stata possibile, anche a seguito della introdotta modifica nel 2018, in quanto le conseguenze di tale irritualità sono a carico della persona offesa.

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente contesta la legittimazione dei singoli condomini a proporre querela – e costituirsi parte civile – per reati commessi in danno del ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati