1. Il fatto.
Con ordinanza n. 40134 del 25 giugno 2021, la seconda sezione civile della Suprema Corte ha accolto il ricorso di un condominio avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che a sua volta aveva riformato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino.
Oggetto del contendere era rappresentato dall’obbligo dell’amministratore di condominio uscente di consegnare al nuovo amministratore parte della documentazione di alcuni beni di proprietà del condominio. Il giudice di prime cure, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dal nuovo amministratore, rigettava l’opposizione. La Corte di Appello, invece, riformava la sentenza e revocava il decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte statuiva, tuttavia, che un obbligo di consegna della documentazione, oggi previsto dagli artt. 1129 co.8 e 1130 bis c.c., modificati con L. 220/2012, era stato enucleato, già prima di tale riforma, dalla giurisprudenza, in virtù del combinato disposto degli artt. 1129 e 1130 c.c. (applicabili ratione temporis al procedimento in questione) e delle norme in materia di mandato con rappresentanza, ritenendosi in particolare l’amministratore di condominio assimilabile a un mandatario con rappresentanza. Valutando inoltre, contrariamente a quanto lamentato dal controricorrente, come specifica la richiesta di documentazione avanzata dal nuovo amministratore, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione. In particolare, la Corte sanciva la sussistenza dell’obbligo, configurabile anche prima della riforma del 2012 e gravante in capo all’amministratore, al momento della cessazione dell’incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, ciò anche allorquando tale documentazione possa essere acquisita dal nuovo amministratore facendone richiesta ai condomini o ai terzi che siano entrati in contatto con il condominio e purché, comunque, il nuovo amministratore indichi specificamente i ...