La vicenda.
Una società di gestione di una multiproprietà in un condominio in Cervinia impugna davanti al Tribunale di Aosta una delibera assembleare adottata dal predetto Condominio, in data 03 gennaio 2012 lamentando una pluralità di vizi formali del verbale di assemblea quali: la mancata attestazione della verifica della regolarità della convocazione di assemblea, la mancata indicazione dei nominativi dei dissenzienti. Il Tribunale di Aosta accoglie solo parzialmente l’impugnazione limitatamente alla delibera di nomina dei Consiglieri e la società Attrice, rimasta soccombente, appella la sentenza.
Il giudizio di Appello
La Corte di Appello di Torino, rigetta il gravame rilevando che: la convocazione della predetta assemblea era stata tempestiva; che solo i condomini eventualmente pretermessi potevano far valere l’omessa convocazione; che il verbale di assemblea non presentava irregolarità in quanto nel foglio presenze – che ha carattere integrativo del verbale – erano chiaramente indicati i presenti e le loro quote millesimali e il verbale recava correttamente il nominativo degli astenuti e/o dei contrari alla deliberazione e che quindi era del tutto irrilevante la mancata indicazione dei nominativi di coloro i quali avevano espresso voto favorevole alla delibera; vieppiù, la successiva delibera del 08 dicembre 2012 aveva determinato la cessazione della materia del contendere in relazione ai punti della delibera impugnata e riguardanti la mancata nomina dell’amministratore e l’approvazione del preventivo.
Il giudizio di cassazione.
La società, soccombente in appello, ricorre in cassazione articolando per quanto interessa in questa sede tre motivi di impugnazione.
- Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1136, 1137 e 1138 c.c. Si duole infatti che dal verbale della delibera impugnata non fosse desumibile in alcun modo che fossero state eseguite le verifiche ...