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La presunta efficacia ex nunc dalla sentenza che accoglie la domanda di revisione delle tabelle millesimali

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La presunta efficacia ex nunc dalla sentenza che accoglie la domanda di revisione delle tabelle millesimali

mercoledì, 09 febbraio 2022

L’Autore esamina criticamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza che dispone la revisione delle tabelle millesimali non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare tra i condomini la ripartizione delle spese già erogate.

Scritto da: Triola Roberto

1. Secondo la S.C. la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’art. 69 disp. att. c.c., non ha natura dichiarativa, ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’unanimità dai condomini, per cui l’efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal passaggio in giudicato (Cass. 24 febbraio 2017 n. 4844; Cass. 10 marzo 2011 m- 5690, Nuova giur civ. commentata, 2011, 929, con nota di NATALI Anche il condomino che abbia beneficiato di un’erronea esclusione dalle tabelle millesimali è soggetto all’azione di ingiustificato arricchimento del condominio; Cass. 30 luglio 2007 n. 16794, in Giur. it., 2008, 1128). 

Tale conclusione discenderebbe (Cass. 30 luglio 2007, cit.) dalla necessaria riconduzione della sentenza di revisione delle tabelle millesimali al genus delle sentenze che, intese non all’attribuzione di un bene dovuto ma alla modificazione di rapporti giuridici preesistenti, non possono avere effetto se non dal definitivo accertamento del diritto a tale modificazione e, quindi, dal loro passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., e di una meditata scelta del legislatore, che non si è avvalso della possibilità di disporre diversamente, in deroga a tale regola generale, l’anticipazione della domanda, in quanto non poteva non configurarsi come la gestione del complesso delle attività condominiali (che non sono solo quelle cui è connessa una ripartizione di spesa, ma anche quelle inerenti all’utilizzazione delle parti comuni, alla disposizione dei diritti comuni, alla partecipazione alle liti, ecc.) non potesse rimanere paralizzata per il tempo necessario all’accertamento giudiziale del valore millesimale delle quote dei singoli partecipanti né direttamente per l’impossibilità di deliberare validamente, né indirettamente, per il rischio dell’invalidazione successiva di tutte le deliberazioni adottate medio tempore; scelta coerente a quella connotazione di specialità ...

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