Il fatto.
Un condominio sito a Palermo citava, con ricorso cautelare proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. esponendo di aver subito il distacco della fornitura elettrica per supposte e contestate morosità, e chiedendo al Tribunale, dunque, l’adozione dei provvedimenti necessari per il ripristino immediato del servizio di fornitura elettrica.
Con particolare riferimento al periculum in mora, si precisava che la mancanza di corrente elettrica privava i condomini dell’energia necessaria al funzionamento di autoclavi, ascensori, e luci condominiali, creando un danno immediato ed irreparabile.
Nelle more del giudizio il Servizio Elettrico Nazionale provvedeva al riallaccio della fornitura, contestando, tuttavia, il ricorso proposto; il Tribunale di Palermo, a fronte della richiesta di emissione del provvedimento, rigettava il ricorso per insussistenza del periculum in mora.
La pronuncia offre un interessante spunto sia per soffermarsi brevemente sul requisito caratterizzante la tutela cautelare atipica (ovvero il periculum in mora), sia poiché, nel caso di specie, viene affrontato un argomento sovente ricorrente nella giurisprudenza di merito: la possibilità o meno di sospendere la fornitura di beni essenziali per la vita quotidiana degli utenti.
Il periculum in mora: un requisito da calare nel caso di specie.
La tutela cautelare, da un lato, offre la possibilità, al cittadino, di ottenere una risposta di giustizia più rapida, data la peculiarità dei presupposti che ne fondano la domanda; dall’altro lato, tuttavia, proprio per la priorità riconosciuta all’istanza cautelare, può divenire oggetto di un utilizzo eccessivamente disinvolto dello strumento, volto più all’accorciamento dei tempi connessi allo svolgimento del processo ordinario, che alla necessaria soddisfazione di effettive esigenze immediate.
Ciò impone, dunque, un corretto utilizzo dello strumento da parte dei cittadini, nonché un attento esame della concretezza e specificità del ...