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Questo Condominio non è un albergo! … e nemmeno una Casa di Riposo.

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Questo Condominio non è un albergo! … e nemmeno una Casa di Riposo.

mercoledì, 02 febbraio 2022

Seppur limitative del diritto di proprietà, sono pienamente valide le disposizioni contenute nel regolamento condominiale aventi ad oggetto il divieto di esercizio di alcune attività nelle aree di competenza esclusiva del condomino, come ad esempio il divieto di svolgimento di arti, mestieri, industrie, laboratori, professioni e commercio. Pertanto, al condomino è preclusa la possibilità di destinare il proprio immobile a residenza per anziani, rientrando nel termine “commercio” anche lo svolgimento di tale attività.

Scritto da: Gabutti Carlo

Introduzione. 

Con la sentenza n. 38639/2021 la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dai sig.ri P.G. e P.V., interviene sull’impugnazione di una delibera assembleare, con cui era stato vietato a due condomini di destinare i propri immobili a casa di riposo per anziani. 

Sul punto il giudice di primo grado aveva annullato la delibera, per mancanza di specificità dell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea, specificando che la clausola del regolamento condominiale richiamata dal condominio su cui si fondava il divieto non prevedeva espressamente il divieto della destinazione in esame.

Diversamente invece la Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame proposto dal condominio e dai condomini costituiti in proprio, riteneva che l’attività di casa di riposo fosse vietata dal regolamento essendo del tutto ininfluente la circostanza secondo cui la destinazione a civile abitazione fosse rimasta immutata, avendo il Tribunale errato nell’interpretare il termine specifico “commerci”, della clausola richiamata.

La decisione del giudice di secondo grado veniva impugnata con ricorso e ricorso incidentale per Cassazione. 

In particolare, contestavano i ricorrenti che lo svolgimento dell’attività di Casa di Riposto rientrasse tra le attività socioassistenziali, essendo pertanto estranea a quanto vietato dal regolamento di condominio, ritenendo quindi che la Corte di appello avesse erroneamente proceduto ad un’interpretazione estensiva della disposizione regolamentare da cui la violazione dei canoni ermeneutici previsti dall’art. 1362 c.c.

I giudici di legittimità rigettavano entrambi i ricorsi. 

Ciò premesso, prima di proseguire nella nostra trattazione, per meglio comprendere la decisione in esame, risulta opportuno effettuare un breve excursus normativo degli istituti giuridici sottesi alla stessa.

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