Tra le novità assumono rilevanza significativa gli interventi che hanno modificato il trattamento Iva dei trasporti internazionali.
Infatti, a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia (Causa C-288/16), il legislatore nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022 ha modificato il regime di tassazione dei trasporti internazionali connessi ad operazioni di esportazione e importazione di beni e i relativi servizi di spedizione.
In sintesi, il legislatore ha previsto che, il servizio di trasporto internazionale e i relativi servizi di spedizione siano non imponibili solo nel rapporto diretto con il committente del servizio che è contestualmente collegato ai beni in quanto titolare del regime doganale di esportazione, importazione e transito ovvero è il soggetto destinatario delle merci trasportate.
Infatti, la legge di conversione del Dl 146/2021 ha previsto l’esclusione dalla non imponibilità Iva disposta, dall’art. 9, comma 1, n 2 del Dpr 633/72 dei servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall’esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall’importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile.
Questo vincolo rivoluziona le abitudini nel mondo della logistica perché rende imponibile il trattamento di tutti i subappaltatori che intervengono a vario titolo nell’esecuzione del trasporto; il vincolo rispetto al committente è voluto dalla Corte di Giustizia e trasposto, ora, al comma 3 del citato art. 9 del Dpr 633/72. Tale rivoluzione impone una ...