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Contratto di somministrazione di lavoro

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Disposizioni in genere

Contratto di somministrazione di lavoro

mercoledì, 02 febbraio 2022

La disciplina del contratto di somministrazione, disciplinata dal d.lgs. 81/2015, è stata oggetto di modifica. 

Nozione e disciplina normativa del contratto di somministrazione 

La disciplina del contratto di somministrazione viene regolamentata negli articoli da 30 a 40 del d.lgs. 81/2015. 

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 81/2015 il contratto di somministrazione è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. 

Le particolarità di questa forma contrattuale sono correlate alle dinamiche tra 3 soggetti cioè agenzia per il lavoro (somministratore); azienda (utilizzatore) e lavoratore somministrato. Da ciò consegue che si configurano due forme contrattuali: 

- contratto di somministrazione, sottoscritto tra l’utilizzatore e il somministratore;

- contratto di lavoro, sottoscritto tra il somministratore e il lavoratore. 

Ai sensi dell’art. 33 comma 2 del d.lgs. 81/2015 con il contratto di somministrazione l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Disciplina dei rapporti di lavoro e divieti nel contratto di somministrazione 

L’art. 34 del d.lgs. 81/2015 prevede che in caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Invece, nel comma 2 del medesimo articolo disciplina l’ipotesi di assunzione a tempo determinato precisando che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 81/2015 il contratto di somministrazione è vietato in seguenti ipotesi: 

a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; 

c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

D.lgs. 81/2015 e gli interventi normativi 

Al fine di procedere con l’analisi degli interventi legislativi occorre richiamare l’art. 31 comma 1, del d.lgs. 81/2015, rubricato somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

La disposizione sopra menzionataoriginariamente, si componeva esclusivamente dei primi tre periodi e non conteneva il quarto e il quinto periodo pertanto, recitava semplicemente così:

- Comma 1: salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto (…).

- Comma 2: nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

- Comma3: possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. 

Tale normativa, è rimasta in vigore fino al 14 ottobre 2020, allorquando il legislatore con la l. 126/2020, di conversione del d.l. 104/2020 ha introdotto, il quarto ed il quinto periodo alla norma in commento, come seguente: 

- comma 4: nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

- comma 5: La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021».

Invece,il decreto fiscale, ossia il d.l. 146/2021 del 21 ottobre 2021 aveva abrogato il quinto periodo. Di conseguenza, a partire dal 22 ottobre 2021 dunque, per 60 giorni si aveva la temporanea abrogazione del quinto periodo dell’art. 31, del d.lgs. 81/2015 pertanto, si componeva di quattro commi. Da ultimo, la conversione in l. 17 dicembre 2021 n. 215 (con modifiche) del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ha confermato il regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati. Il termine ultimo del 31 dicembre 2021 è stato prorogato al 30 settembre 2022. Questa agevolazione è da ritenersi una condizione “emergenziale” ed è fruibile solo nel caso siano presenti le 3 seguenti condizioni:

- precedente assunzione a tempo indeterminato del lavoratore presso l’agenzia di somministrazione, la quale è tenuta a comunicarlo all’utilizzatore;

- sottoscrizione di un contratto di somministrazione a tempo determinato tra agenzia e utilizzatore;

- missione a tempo determinato del lavoratore presso l’utilizzatore.

Solo il concorso delle 3 condizioni consente la somministrazione a tempo determinato dello stesso lavoratore, per le medesime mansioni, a prescindere dal limite temporale dei 24 mesi.

Cosa succederà dopo il 30 settembre 2022?

In buona sostanza, a partire dal 1° ottobre 2022, la disposizione del quarto periodo dell’art. 31 del d.lgs. 81/2015 cesserà di avere efficacia, salvo sopravvenute modifiche legislative, e dunque, una volta terminata la fase emergenziale, in ragione della quale il legislatore ha deciso di intervenire sulla norma, si ritornerà al testo originario dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 81/2015, ossia quello composto dei soli primi 3 periodi, che è stato sin dall’origine contenuto nell’ambito della disciplina organica dei contratti di lavoro. Pertanto, l’utilizzatore potrà continuare ad utilizzare il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per lavoro senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

FORMULA

Contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato

CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

TRA

...., con sede legale in ...., P.I. ...., C.F. ...., iscritta nel Registro delle imprese di ...., autorizzata allo svolgimento di attività di somministrazione con autorizzazione n. .... .... rilasciata il ...., iscritta alla sez. .... .... dell'Albo Agenzie per il lavoro (iscrizione n. ....), capitale sociale pari a Euro .... 

e

il/la Sig./Sig.ra ...., nato/a a .... il .... residente in ...., C.F ....,

 

CONTRATTO QUADRO DI PRESTAZIONI DI LAVORO

Di seguito, si riportano le condizioni del rapporto di lavoro tra il Somministratore e il/la Lavoratore/trice:

Data di assunzione: <…..>

Durata del rapporto: a tempo indeterminato

N. di matricola: <…..>

Prova: la prova, per tutelare gli interessi di entrambe le parti, al superamento di un periodo di prova, a norma dell’art. 2096 c.c. e dell’art. <…..> del CCNL <…..>, avrà inizio dal momento dell’accettazione della presente per n. <…..> (<…..>) giorni di lavoro effettivo/mesi di calendario. Una volta superato positivamente il periodo di prova, la Sua assunzione sarà regolata dalle seguenti intese contrattuali intercorse

Mansioni: i singoli lavoratori verranno adibiti a:

a) <…..>, alla mansione di  <…..>, con qualifica  <…..>, livello/Categoria  <…..>;

b) <…..>, alla mansione di  <…..>, con qualifica  <…..>, livello/Categoria  <…..>;

c) <…..>, alla mansione di  <…..>, con qualifica  <…..>, livello/Categoria  <…..>;

d) <…..>, alla mansione di  <…..>, con qualifica  <…..>, livello/Categoria  <…..>;

e) <…..>, alla mansione di  <…..>, con qualifica  <…..>, livello/Categoria  <…..>.

Qualora, durante lo svolgimento della somministrazione di lavoro, l’impresa utilizzatrice si trovi ad adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia ai lavoratori interessati, in mancanza di tale comunicazione l’impresa utilizzatrice risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento  del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori;

Orario lavoro: i lavoratori assunti in somministrazione a tempo determinato svolgeranno il seguente orario di lavoro:

a) il/la Sig/ra <…..>

- antimeridiana (6/14) SI [   ]   NO [   ]

- postmeridiana (14/22) SI [   ]  NO [   ]

- serale notturna (22/6) SI [   ]   NO [   ]

- fascia oraria alternativa: <…..> SI [   ]   NO [   ]

(massimo 6 ore);

b) il/la Sig/ra <…..>

- antimeridiana (6/14) SI [   ]   NO [   ]

- postmeridiana (14/22) SI [   ]  NO [   ]

- serale notturna (22/6) SI [   ]   NO [   ]

- fascia oraria alternativa: <…..> SI [   ]   NO [   ]

(massimo 6 ore);

c) il/la Sig/ra <…..>

- antimeridiana (6/14) SI [   ]   NO [   ]

- postmeridiana (14/22) SI [   ]  NO [   ]

- serale notturna (22/6) SI [   ]   NO [   ]

- fascia oraria alternativa: <…..> SI [   ]   NO [   ]

(massimo 6 ore);

d) il/la Sig/ra <…..>

- antimeridiana (6/14) SI [   ]   NO [   ]

- postmeridiana (14/22) SI [   ]  NO [   ]

- serale notturna (22/6) SI [   ]   NO [   ]

- fascia oraria alternativa: <…..> SI [   ]   NO [   ]

(massimo 6 ore);

Misure di sicurezza: a seguito del tipo di lavoro sono state prese misure di sicurezza

  SI [   ]  NO [   ]

se è si quali (indicarle) <…..>;

Retribuzione: i lavoratori avranno diritto al trattamento economico previsto dal CCNL <…..>:

a) paga base <…..>;

b) contingenza <…..>;

c) E.D.R. <…..>;

d) <…..>.

Sanzioni disciplinari: ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’impresa utilizzatrice, comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970;

Diritti sindacali: l’impresa utilizzatrice si impegna a riconoscere ai lavoratori dipendenti del somministratore assegnati, in forza del contratto di lavoro somministrato, il diritto ad esercitare presso di essa, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del proprio personale dipendente;

Danni:  l’impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dai lavoratori somministrati delle mansioni loro assegnate.

Infortunio: in caso di infortunio sul lavoro, fatte salve le disposizioni di legge in materia, l’impresa utilizzatrice comunicherà e consegnerà immediatamente all’impresa somministratrice tutti gli eventuali atti e documenti in suo possesso per consentirle di presentare nei termini di cui al D.P.R. n. 1124/1965 le denunce all’Autorità di PS e alla sede Inail competente per territorio;

Malattia, assenze e altri motivi: per quanto concerne il regime delle assenze, per malattia o per altri motivi, l’impresa somministratrice si impegna ad evidenziare nella lettera di assunzione dei lavoratori somministrati che il lavoratore deve avvisare della propria assenza dal lavoro e dei motivi della stessa l’impresa utilizzatrice nei termini e nei modi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da quest’ultima;

Obblighi e lavoratori stranieri: in merito ai lavoratori stranieri e/o extracomunitari somministrati, l’impresa somministratrice è tenuta a consegnare all’impresa utilizzatrice la dichiarazione di ciascun lavoratore assegnato in cui lo stesso attesta la corretta conoscenza della lingua italiana che lo pone in condizione di comprendere gli ordini, le direttive e le istruzioni impartite;

Recesso: entrambe le parti possono recedere in ogni momento dal presente contratto con un preavviso di <…..> settimane/mesi. Il recesso deve essere esercitato in forma scritta e comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

Controversie: in ogni caso di controversia relativa al rapporto intercorrente fra l’impresa somministratrice e l’impresa utilizzatrice sarà competente il Foro del luogo in cui ha sede l’impresa somministratrice ovvero di una delle sue sedi territoriali.

Rinvii: per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto di somministrazione a tempo in determinato  tra l’impresa somministratrice e l’impresa utilizzatrice, si rimanda al disposto di cui agli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015 e al CCNL dell’impresa somministratrice.

Data e luogo <…..>

 

Firma e Timbro dell’impresa somministratrice <…..>

Firma e Timbro dell’impresa utilizzatrice <…..>

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