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I consorzi di gestione dei beni e servizi comuni

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Condominio

I consorzi di gestione dei beni e servizi comuni

lunedì, 31 gennaio 2022

Con la sentenza n. 1405 del 3 novembre 2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della consorziata per il pagamento degli oneri consortili, sul presupposto che l’adesione della stessa al consorzio dovesse ricavarsi dalla conclusione del contratto di affitto di ramo d’azienda.

Scritto da: Marzotti Pietro

Il caso

Proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento degli oneri consortili una società che aveva in precedenza concluso un contratto di affitto di ramo d’azienda per mezzo del quale le era stato concesso il godimento di un locale all’interno di un centro commerciale per lo svolgimento della propria attività; in tale contratto era previsto espressamente che l’affittuaria si sarebbe impegnata ad aderire all’eventuale consorzio costituito al fine di gestire i servizi comuni agli operatori del centro commerciale. Tale consorzio era stato poi effettivamente costituito, con la previsione statutaria che ne divenissero membri di diritto le società proprietarie della struttura ed originarie titolari delle licenze commerciali e che avessero facoltà di adesione altresì gli esercenti che, in proprio o quali affittuari o comodatari, gestivano le attività commerciali ospitate nel centro; su ciascun consorziato sarebbe poi gravato l’obbligo contribuire alle spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi del consorzio, consistenti essenzialmente nello sviluppo delle attività commerciali presenti nel centro, attraverso campagne pubblicitarie ed organizzazione di eventi promozionali, nonché del coordinamento tra le varie attività commerciali presenti nel centro quanto ad organizzazione, orari ed iniziative commerciali. 

In risposta alle deduzioni di parte opponente, che lamentava di non aver mai aderito al consorzio di cui sopra, il Tribunale riteneva che tale adesione dovesse ricavarsi dalla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda, in applicazione del disposto dell’articolo 2610 c.c., a norma del quale “salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio”, ferma la facoltà per gli altri consorziati -in caso di contratto inter vivos e al ricorrere di una giusta causa- di deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio. 

Veniva altresì respinta dal Tribunale l’eccezione di inadempimento sollevata dalla medesima opponente, ...

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