Il caso affrontato dal TAR Catania con sentenza del 16/11/2021 n. reg. prov. 3381/2021.
La vicenda in esame ha origine dal ricorso presentato da un gruppo di condomini avverso un’ordinanza del Comune di Messina afferente la raccolta differenziata porta a porta nei Condominii, relativamente all’organizzazione del servizio di raccolta differenziata per l’Area Centro e la modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi da parte della società erogatrice del servizio.
In particolare: con ricorso introduttivo era stata proposta una domanda di annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Messina 23 aprile 2019, n. 122 “afferente la raccolta differenziata porta a porta nei condomini”; con un successivo ricorso per motivi aggiunti era stata, poi, impugnata la delibera del Consiglio Comunale n. 95 in data 17 giugno 2019 e il regolamento approvato con tale atto, con riferimento all’art. 22 (“Utenze condominiali”); infine, un secondo ricorso per motivi aggiunti era stato proposto avverso l’ordinanza del Sindaco di Messina 12 dicembre 2020, n. 374 avente ad oggetto l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata per l’Area Centro e la modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi da parte della società erogatrice.
Con riguardo al ricorso introduttivo si eccepiva: 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza di motivazione in relazione all'assenza dei presupposti previsti dall'art. 50 TUEL (Legge n. 267/2000) ed in carenza dello stesso Regolamento Comunale della raccolta differenziata, atteso che il Sindaco di Messina, nel disciplinare la materia relativa alla raccolta differenziata porta a porta nei condomini avrebbe illegittimamente fatto ricorso al potere extra ordinem di cui all’art. 50 del TUEL in assenza del requisito essenziale dell’emergenza. 2. Violazione degli artt. 1129 e 1130 del Codice civile. Violazione dell’art. 11 del d.lgs. 196/2003, atteso che l’ordinanza impugnata gravava direttamente ...