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La terrazza a livello posta non al sommo dell’edificio

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Condominio

La terrazza a livello posta non al sommo dell’edificio

mercoledì, 19 gennaio 2022

E’ irrilevante la circostanza che la terrazza a livello o il lastrico solare di proprietà e/o uso esclusivo non si trovi sulla sommità del fabbricato, poiché ciò che rileva, ai fini del relativo obbligo di manutenzione e dell’applicazione dell’art. 1126 c.c. anche sotto il profilo risarcitorio di eventuali danni, è che essa/o assolva alla funzione di copertura e protezione dell’edificio ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari.

Cass. Civile, Sezione Sesta-2 – ordinanza n.35316 del 18/11/2021 – Il caso 

Una condomina conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Condominio assumendo di essere proprietaria di un’unità immobiliare posta al settimo piano dello stesso e lamentando infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva di copertura del fabbricato, posto al nono piano. Il Tribunale di primo grado accoglieva la suddetta domanda, condannando il Condominio al risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio, contestando l’individuazione dell’area danneggiata dalle infiltrazioni e la causa delle stesse, riconducibili, a suo dire, non al degrado del lastrico di proprietà esclusiva al nono piano dell’edificio, quanto all’omessa manutenzione del terrazzo a livello di proprietà esclusiva posto all’ottavo piano.

La Corte d’Appello di Salerno, tenuto conto della CTU espletata e delle riscontrate cattive condizioni di manutenzione del terrazzo all’ottavo piano, accoglieva il gravame, condannando al risarcimento dei danni la sola condomina proprietaria dello stesso, definito come “balcone aggettante” posto a prolungamento della proprietà esclusiva, che sarebbe perciò da ritenersi unica responsabile dei danni.

La condomina ricorreva in Cassazione, assumendo con il primo motivo un vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c. ed affermando con il secondo motivo la violazione dell’art. 1126 c.c. 

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento rigetta il primo motivo ritenendo insussistente il vizio lamentato, mentre accoglie il secondo, affermando la responsabilità concorrente del Condominio con la condomina proprietaria esclusiva del lastrico all’ottavo piano per i danni da infiltrazione subiti dall’appartamento sottostante e l’applicazione dell’art. 1126 c.c. in ragione del fatto che, per i suoi connotati strutturali e funzionali, tale lastrico, al di là della sua proprietà o uso esclusivo ed al di là del fatto che non si trovi sulla sommità dell’edificio, svolge ...

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