Il CASO
Un fabbricato costituito da un unico portone di ingresso e da due scale separate, la A e la B, si rivolge, attraverso il suo amministratore, al Tribunale di Palermo per chiedere la condanna del condomino Tizio alla chiusura del varco dallo stesso creato per collegare la sua unità immobiliare, servita dalla scala B, con la scala A.
Il Tribunale rigetta la domanda ritenendo che l’esistenza delle due distinte scale nel medesimo fabbricato non sia sufficiente al superamento della presunzione di condominialità ex art. 1117 del codice civile.
La sentenza del Tribunale viene quindi appellata dal condominio avanti alla Corte d’Appello, la quale riforma totalmente la sentenza e stabilisce che detta apertura sia illegittima, posto che la scala A, seppure collocata nell’unico fabbricato, non sia comune anche ai proprietari delle unità immobiliari servite dalla scala B, in assenza di qualunque funzione materiale e/o utilità di detto bene per questi ultimi condòmini.
Viene infatti accertato che la scala A non consente l’accesso al lastrico solare, al vano contatori ed al vano archivio e quindi la sua unica utilità è quella di permettere l’accesso alle unità immobiliari che vi si affacciano.
La Corte di Cassazione, cui ricorre il condòmino Tizio, soccombente, con ordinanza in Camera di Consiglio, dietro proposta del Relatore, dichiara inammissibile il ricorso.
DIRITTO.
La Suprema Corte affronta il tema del nesso di condominialità che deve sussistere tra le parti del fabbricato di proprietà privata e quei beni, elencati, in via esemplificativa, nell’art. 1117 del codice civile, che, per il rapporto strutturale e funzionale che le lega alle prime, devono ritenersi comuni o meno.
Ripercorrendo schematicamente i principi elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza in materia, occorre risalire alla