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Imprese alimentari artigiane: tutte le novità del nuovo contratto

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Imprese alimentari artigiane: tutte le novità del nuovo contratto

lunedì, 10 gennaio 2022

Il 6 dicembre 2021 è stato stilato l’accordo tra le organizzazioni datoriali CNA Agroalimentare, CONFARTIGIANATO Alimentazione, CASARTIGIANI CLAAAI e quelle sindacali rappresentate da FLAI-CGIL, FLAI-CISL e UILA-UIL al fine di rinnovare il precedente CCNL del 23 febbraio 2017. Il nuovo accordo, così come concordato dalle parti, avrà validità a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022.

Scritto da: Redazione Consulenza.it

Sfera di applicazione

L’accordo in esame si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte all’Albo e per le Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti nel settore alimentare. La validità è estesa, per il settore della panificazione, ai dipendenti che svolgono non solo l’attività panificatrice ma anche per quelle connesse e complementari così come per quei dipendenti addetti alla produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.

Lavoro straordinario e lavoro notturno

All’articolo 24 dell’accordo sopra citato è espresso molto chiaramente che il ricorso al lavoro straordinario (lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere o 40 settimanali) deve avere carattere eccezionale, giustificato da necessità imprescindibili e indifferibili; a partire dal 1° dicembre 2021 sono previste delle maggiorazioni in aggiunta alla normale retribuzione che nel caso del lavoro straordinario arrivano fino al 50% (con picchi fino al 60% nel caso in cui sia svolto durante giorni festivi, domeniche o di notte) proprio a sottolinearne la natura atipica.

Per quanto riguarda il lavoro notturno invece, inteso dalle ore 21 alle ore 4, sempre a partire dal 1° dicembre 2021, sarà compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto; mentre al fine di favorire il reinserimento della lavoratrice madre in azienda, questa, compatibilmente con le esigenze produttive, potrà richiedere un prolungamento del periodo di esenzione del lavoro notturno fino a 6 mesi continuativi a partire dal terzo anno di vita del figlio. Discorso analogo nel caso del padre in condizioni mono-affidatario.

Formazione continua e aggiornamento

È ormai evidente come anche all’interno del settore delle Imprese Artigiane Alimentare l’aggiunta di nuove tecnologie e la competitività del mercato rendano necessari interventi di qualificazione e valorizzazione delle ...

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