Sfera di applicazione
L’accordo in esame si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte all’Albo e per le Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti nel settore alimentare. La validità è estesa, per il settore della panificazione, ai dipendenti che svolgono non solo l’attività panificatrice ma anche per quelle connesse e complementari così come per quei dipendenti addetti alla produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Lavoro straordinario e lavoro notturno
All’articolo 24 dell’accordo sopra citato è espresso molto chiaramente che il ricorso al lavoro straordinario (lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere o 40 settimanali) deve avere carattere eccezionale, giustificato da necessità imprescindibili e indifferibili; a partire dal 1° dicembre 2021 sono previste delle maggiorazioni in aggiunta alla normale retribuzione che nel caso del lavoro straordinario arrivano fino al 50% (con picchi fino al 60% nel caso in cui sia svolto durante giorni festivi, domeniche o di notte) proprio a sottolinearne la natura atipica.
Per quanto riguarda il lavoro notturno invece, inteso dalle ore 21 alle ore 4, sempre a partire dal 1° dicembre 2021, sarà compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto; mentre al fine di favorire il reinserimento della lavoratrice madre in azienda, questa, compatibilmente con le esigenze produttive, potrà richiedere un prolungamento del periodo di esenzione del lavoro notturno fino a 6 mesi continuativi a partire dal terzo anno di vita del figlio. Discorso analogo nel caso del padre in condizioni mono-affidatario.
Formazione continua e aggiornamento
È ormai evidente come anche all’interno del settore delle Imprese Artigiane Alimentare l’aggiunta di nuove tecnologie e la competitività del mercato rendano necessari interventi di qualificazione e valorizzazione delle ...