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La rivalutazione 2021 dei valori delle rendite e prestazioni Inail

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Lavoro

La rivalutazione 2021 dei valori delle rendite e prestazioni Inail

lunedì, 03 gennaio 2022

­1. Premessa

 Con la delibera n. 203 del 20.07.2021 il consiglio di amministrazione dell’Inail ha approvato la relazione del 9.7.2021 del direttore generale dell’Istituto prendendo così atto dell’aumento del costo della vita e delle retribuzioni medie. Sono stati di conseguenza aggiornati i valori delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate dall’ente in vari campi, quest’anno a valere retroattivamente dall’1.1.21.

 

Curiosità: i valori stabiliti con decorrenza 1.7.2015 e fino al 30.6.2016 erano stati (complice un indice Istat addirittura negativo) dapprima confermati anche per il periodo 1.7.2016-30.06.2017, e successivamente anche per l’annualità 1.7.2017-30.6.2018; poi, con il periodo 1.7.2018-30.6.2019, si è tornati a un indice Istat positivo, e quindi a un aumento dei valori.

Il provvedimento è già stato ratificato con i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicati solo a fine ottobre sul sito ministeriale, nella sezione della pubblicità legale. I valori decorreranno comunque dal 1° gennaio di quest’anno 2021 e gli importi che ne conseguono saranno corrisposti direttamente dall'Istituto senza necessità di alcun atto da parte degli interessati.

La delibera Inail è un effetto dell’art. 11 del D.Lvo 23.2.2000 n. 38 di riforma dell’Inail ed assume ormai una portata più vasta in quanto ad alcuni dei nuovi valori sono legati anche i contributi e le prestazioni per i dirigenti e per i lavoratori cd. “parasubordinati” (i collaboratori coordinati e continuativi, soggetti all’assicurazione infortuni dal 16 aprile 2000, in particolare gli amministratori di società con un compenso), nonché le cd. “retribuzioni di ragguaglio” in genere.

Vediamo dunque di dettagliare tutti gli effetti del provvedimento Inail in oggetto, che avranno valenza dall’1.1.2021 al 30.6.2022.

In proposito, vedasi anche la recente circolare Inail n. 32 del 23.11.2021. 

Scritto da: Menciassi Daniele

 

2. Le rendite nell'industria

Quando un infortunio sul lavoro oppure una malattia professionale provocano una diminuzione permanente della normale capacità lavorativa superiore a una certa percentuale, l’Inail corrisponde al lavoratore colpito una rendita permanente che viene comunemente ma impropriamente chiamata "pensione" (infatti, non deriva da contribuzione bensì dal pagamento di veri e propri premi di natura assicurativa). Altrettanto viene corrisposto ai superstiti se il fatto occorso provoca la morte del lavoratore.

 

La liquidazione della rendita avviene sulla base della retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro che in natura nei dodici mesi precedenti l'infortunio o l'accertamento della malattia professionale.

Si tratta della retribuzione che è normalmente presa a base per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Però, se il lavoratore non ha prestato la sua opera durante tutto il periodo anzidetto, oppure non l'ha prestata presso un unico datore di lavoro ed è impossibile determinare il cumulo delle retribuzioni corrisposte dai vari datori, la retribuzione annua da prendersi a base per la determinazione della rendita è calcolata in maniera convenzionale.

Si considera, cioè, corrispondente a 300 volte la retribuzione giornaliera calcolata basandosi su quanto è stato possibile accertare (sempre nei dodici mesi precedenti l'evento che origina la rendita) seguendo un metodo di calcolo piuttosto particolare che non stiamo qui ad approfondire.

In ogni caso, la retribuzione annua di riferimento non può essere inferiore a un certo minimale, né superiore a un certo massimale.

Limiti che corrispondono a 300 volte una retribuzione giornaliera "ministeriale" rispettivamente diminuita e aumentata del 30%.

L'abbiamo chiamata "retribuzione giornaliera ministeriale" perché viene determinata con decreto interministeriale Lavoro-Economia ed è una particolarissima retribuzione "media", in quanto corrisponde ...

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