Il caso
Un condomino impugnava la delibera assembleare che approvava il bilancio lamentando l’errata ripartizione delle spese di un’area adibita a parcheggio in quanto attribuite a tutti i quindici condomini facenti parte del condominio, anziché ai soli quattordici ai quali la suddetta area risultava appartenere.
Costituendosi in Giudizio il Condominio eccepiva l’adozione, nelle more, di un successivo deliberato volto a sanare le invalidità dell’impugnata delibera chiedendo, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere.
Nel decidere la causa, il Tribunale Capitolino rilevava in primo luogo che l’eccezione del condominio non coglieva nel segno avendo la nuova delibera un contenuto ed una portata diversi dalla prima e tali da far ritenere che il condominio avesse voluto adottare un’ulteriore differente regolamentazione rispetto a quella dell’assemblea impugnata, sebbene revocata.
Di poi, richiamando il precedente di legittimità sul punto (Cass. 6128/2017), rigettava la domanda del condomino sul presupposto della carenza ad agire ex art. 100 c.p.c.; rilevava il Tribunale come la ripartizione impugnata, prevedendo la ripartizione della spesa tra quindici anziché quattrodici condomini, era persino economicamente più vantaggiosa per l’attore qualificatosi come facente parte del gruppo dei quattrodici comunque tenuti al pagamento.
Le argomentazioni del Tribunale, sebbene non nuove, sono di notevole interesse e meritevoli di approfondimento.
La valutazione in concreto dell’interesse ad agire
L'art. 100 c.p.c. nel prevedere che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse", sancisce il generale principio che occorre avere interesse ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto in quanto indispensabile ad evitare un danno ingiusto.
Nell’ambito del giudizio per impugnativa di delibera assembleare tale principio si traduce in una carenza di interesse in capo all’attore-condomino qualora con la sua azione, seppure accolta, non otterrebbe alcun ...