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L’accesso ex art. 843 c.c. alla terrazza a livello in uso esclusivo, tra accertamento del regime proprietario e regole di ripartizione delle spese di riparazione

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L’accesso ex art. 843 c.c. alla terrazza a livello in uso esclusivo, tra accertamento del regime proprietario e regole di ripartizione delle spese di riparazione

giovedì, 09 dicembre 2021

La lettura combinata delle sentenze n. 32102 e n. 32103 del 2021 della Corte di cassazione, peraltro aventi ad oggetto un medesimo bene, restituisce un quadro delle regole, anche procedimentali, che governano la ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza a livello, anche nell’ipotesi in cui essa sia posta a servizio di alcuni soltanto degli immobili facenti parte dell’edificio, nonché dei principi afferenti all’accertamento del regime proprietario di tale superficie, presupposto indispensabile per valutare la fondatezza di una  domanda di accesso all’area, ove proposta dal condominio ai sensi e per le finalità di cui all’art. 843 c.c.

La complessa vicenda oggetto di due giudizi

Una terrazza a livello, bisognosa di interventi di riparazione per eliminare infiltrazioni negli appartamenti sottostanti, genera una contesa dalla quale gemmano due giudizi, che seguono binari diversi fino allo scrutinio di legittimità, chiamando la Corte di cassazione a mettere ordine almeno in punto di diritto.

Nel primo dei giudizi, uno dei due comproprietari di un immobile che gode dell’uso esclusivo di una terrazza a livello, impugna, con alterne fortune nei gradi di merito, la delibera assunta dal condominio ed avente ad oggetto il rifacimento della superficie di copertura: il tribunale ritiene nullo l’atto, per mancanza della necessaria maggioranza, in quanto approvata da soli due condòmini su cinque, peraltro in assenza di convocazione di due dei restanti appartenenti al condominio; la corte d’appello, invece, ritiene che tale circostanza non infici la delibera, considerato che il terrazzo in contesa non copre le proprietà dei due condòmini esclusi dalla convocazione e che, dunque, interessati alla deliberazione sarebbero solo i proprietari degli immobili sottostanti, aggiungendo tuttavia che, in relazione a tale superficie, si sarebbe costituita tra loro una comunione ordinaria, con applicazione delle relative regole, anche in punto di ripartizione delle spese.

Il soccombente propone ricorso per Cassazione, contestando, in particolare, la possibilità di ravvisare un regime di comunione nei termini individuati dalla sentenza impugnata, dovendosi piuttosto considerare la terrazza a livello di proprietà esclusiva della parte ricorrente in cassazione, con conseguente applicabilità dei criteri di ripartizione della spesa per riparazione dettati dall’art. 1126 c.c.

Nel secondo giudizio, invece, sono entrambi i comproprietari dell’immobile che usufruisce in via esclusiva della terrazza a livello ad essere convenuti in giudizio dai proprietari degli appartamenti sottostanti e dallo stesso condominio con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., volto ad ...

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