Decreto Legge 157/2021 “antifrode”: estensione dell’obbligo di asseverazione tecnica di congruità dei costi e del visto di conformità
In data 11 novembre 2021è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 il Decreto Legge 157/2021, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.
Il decreto è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e pertanto dal 12 novembre 2021.
Da tale data, è stato esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di asseverazione tecnica di congruità dei costi e di apposizione del visto di conformità, fino a quel momento previsto ai fini della sola detrazione “Superbonus 110%”.
Tali misure sono state adottate – si legge nel testo del decreto legge – “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta”.
Il primo problema applicativo che si pone agli operatori del settore è la decorrenza dell’obbligo, posto che tale norma entra in vigore immediatamente. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni tra le “faq” del 22 novembre: si veda oltre.
Le modifiche apportate alla normativa in materia di bonus edilizi ad opera del DL 157/2021 sono le seguenti:
- visto di conformità per il Superbonus 110% anche in caso di fruizione diretta della detrazione;
- asseverazione tecnica e visto di conformità anche per gli altri bonus edilizi, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Vediamo più in dettaglio.
Superbonus 110%: visto di conformità anche in caso di fruizione diretta della detrazione
Viene integrato, a ...