 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Gli obblighi antincendio dell’amministratore condominiale

Articolo

Condominio

Gli obblighi antincendio dell’amministratore condominiale

mercoledì, 10 novembre 2021

L’amministratore del condominio è tenuto a presentare la CILA antincendio per le parti comuni dell’edificio condominiale aventi un’altezza superiore ai 24 metri, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34586/2021.

La normativa antincendio del condominio.

L’amministratore condominiale deve:

  • disciplinare l’uso delle cose comuni, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento da parte dei condomini e compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.);
  • eseguire la prevenzione degli incendi nella sua qualità di datore di lavoro dei propri dipendenti e di quelli impiegati all’interno del condominio (art. 46 d.lgs. n. 81/2008).

L’art. 46, secondo comma, del d.lgs. n. 81/2008 (la cui violazione è sanzionata penalmente dal successivo art. 55) prevede che nei luoghi di lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 devono essere adottate misure idonee per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori; il successivo comma terzo, afferma che il Ministero dell’Interno adotta uno o più decreti, in relazione ai fattori di rischio, che prevedono:

  • i criteri atti ad evitare le misure atte ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze, quando si verifichi; le misure precauzionali di esercizio; i metodi di controllo e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze;
  • le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e di protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 1.9.2021 (G.U. n. 230 del 25.9.2021) detta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma terzo n. 3), d.lgs. n. 81/2008. Il decreto definisce (art. 1):

  • manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio;
  • tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico- ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati