La normativa antincendio del condominio.
L’amministratore condominiale deve:
- disciplinare l’uso delle cose comuni, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento da parte dei condomini e compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.);
- eseguire la prevenzione degli incendi nella sua qualità di datore di lavoro dei propri dipendenti e di quelli impiegati all’interno del condominio (art. 46 d.lgs. n. 81/2008).
L’art. 46, secondo comma, del d.lgs. n. 81/2008 (la cui violazione è sanzionata penalmente dal successivo art. 55) prevede che nei luoghi di lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 devono essere adottate misure idonee per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori; il successivo comma terzo, afferma che il Ministero dell’Interno adotta uno o più decreti, in relazione ai fattori di rischio, che prevedono:
- i criteri atti ad evitare le misure atte ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze, quando si verifichi; le misure precauzionali di esercizio; i metodi di controllo e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e di protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 1.9.2021 (G.U. n. 230 del 25.9.2021) detta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma terzo n. 3), d.lgs. n. 81/2008. Il decreto definisce (art. 1):
- manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio;
- tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico- ...