Il caso affrontato da Trib. Mi, sez. lav., 15 settembre 2021, n. 2135, dott. Lombardi.
La sentenza in esame affrontava il caso di una Operatrice Socio-Sanitario che aveva espressamente rifiutato di aderire alla campagna vaccinale anti-Codiv-19, e per tale ragione era stata collocata in aspettativa non retribuita.
La ricorrente, con ricorso innanzi al Tribunale di Milano, censurava la legittimità del provvedimento datoriale di messa in aspettativa per “violazione della migliore tutela dei collaboratori, degli ospiti e di tutti gli utenti riconnessa alla omessa inoculazione del vaccino Anticovid-19”. Quindi chiedeva al giudice milanese di annullare il provvedimento impugnato e condannare la società datrice di lavoro alla corresponsione di stipendi, indennità, assegni e contributi non percepiti dalla data di notifica del provvedimento impugnato alla data di effettiva ripresa dal lavoro.
La società resistente riconduceva il provvedimento di messa in aspettativa nell’alveo dell’art. 2087 cod. civ. che «impone all’imprenditore l’adozione, nell’esercizio dell’impresa, delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale disposizione […] è diretta a favorire la predisposizione di tutte le cautele atte a preservare la salute del lavoratore, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e salubre».
Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso perché parzialmente fondato e dichiarava l’illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita, oltre che la condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate.
La sentenza.
Il Tribunale riteneva il provvedimento contestato dalla ricorrente adottato sulla scorta dell’art. 2087 cod. civ., «quale misura atta a tutelare l’integrità e le migliori condizioni di salute dei collaboratori, degli ospiti e di tutti gli utenti della RSA, potendo serbare il rifiuto della vaccinazione, in momento di ...