1. Premessa: il caso concreto e la soluzione adottata
Con ordinanza dell’8.7.2021, n. 19556 la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione interviene in tema di infiltrazioni provenienti da lastrico solare (ovvero terrazza a livello) di proprietà esclusiva, statuendo in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità in relazione ad un’ipotesi peculiare: il caso in cui il danno sia riconducibile non tanto ad una condotta di omessa manutenzione del lastrico quanto, piuttosto, ad un difetto originario di progettazione ovvero di costruzione.
Secondo la Corte, che pare omologarsi all’indirizzo prevalente -e risalente, per quanto si avrà modo di apprezzare in seguito- il vulnus strutturale (costruzione/progettazione) va distinto da quello funzionale (afferente all’obbligo manutentivo che grava sull’intera comunità condominiale, secondo lo statuto disegnato dagli artt. 1123 ss. c.c.) e pertanto incombe in via esclusiva sul singolo proprietario/usuario del lastrico, responsabile di aver indebitamente tollerato il vizio originario afferente alla struttura dell’immobile.
2. Il danno da lastrico solare ad uso esclusivo: regola ed eccezione
La pronuncia in esame si iscrive nel filone ermeneutico relativo ai criteri di riparto della responsabilità per danni causati da cose che si trovino nella disponibilità esclusiva di uno dei condomini.
Con particolare riferimento al pregiudizio arrecato dal lastrico solare di proprietà/uso esclusivo i riferimenti normativi sono stati individuati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. un., 10.5.2016, n. 9449) : da un lato l’art. 2051 c.c. (relativo alle cose in custodia) si attaglia alla responsabilità del condomino che dispone in via esclusiva del bene; dall’altro, in virtù di un non meglio precisato richiamo all’art. 2043 c.c., si delinea un concorso di responsabilità degli altri condomini (che all’esterno si qualifica in termini di solidarietà, in ossequio alla regola dell’art. 2055 c.c.), giustificabile alla luce ...