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Cassa Edile

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Lavoro

Cassa Edile

mercoledì, 27 ottobre 2021

La Cassa Edile svolge, tra le molteplici funzioni, quella di ricevere le somme dovute dai datori di lavoro (quantificate con una percentuale fissa degli elementi della retribuzione) a titolo di trattamento economico (accantonamento) per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, nonché le somme dovute per contributi. In questo approfondimento, in particolare, portiamo in evidenza la Cassa Edile della provincia di Milano attualmente in vigore.

Scritto da: Redazione Consulenza.it

Nozione

La Cassa edile è un ente bilaterale, promosso e gestito dalla Associazione dei datori di lavoro (ANCE) e dalle Organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), per fini mutualistici e previdenziali a favore dei lavoratori del settore dell’edilizia.

Attualmente, le Casse edili sono presenti in ciascuna circoscrizione territoriale.

La Cassa edile è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall’altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

Gli organi delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

La cassa edile, essendo ente bilaterale, si configura come un ente di fatto, ossia una associazione non riconosciuta, che è fornita di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto. Essa ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale, che esplica attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria degli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna, regolata dai patti dell’accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme disciplinanti le associazioni riconosciute e le società, quali elementi integrativi di quei patti.

L'associazione non riconosciuta, inquadrabile nello schema dell'art. 36 c.c., ha come elementi caratteristici il fine che trascende i singoli componenti; l’organizzazione collettiva; la costituzione di un fondo comune, che non è di necessità fisso; la mutevolezza dei ...

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