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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: risposte varie dell’agenzia delle entrate

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Fisco

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: risposte varie dell’agenzia delle entrate

venerdì, 22 ottobre 2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpelli n. 718 del 15 ottobre 2021 e nn. 719, 720, 721 e 726 del 18 ottobre 2021, con le quali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo di iper ammortamento e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “4.0”, diversificandole in base alla specifica fattispecie trattata.

Normativa comune

Sul piano normativo, trattandosi di disposizioni comuni a tutti gli interpelli in oggetto, si premette che con l'art. 1, commi da 184 a 197, della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), è stata rimodulata la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" prevedendo, in luogo della maggiorazione del costo ammortizzabile recata dalle precedenti discipline (cc.dd. "super ammortamento" e "iper ammortamento"), il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Nello specifico che ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Risposta n. 718/2021: Comodato d'uso a terzi dei beni oggetto dell'investimento

Ciò posto, nel contesto della ...

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