1. Introduzione
Con l’ordinanza n. 21649/2021 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento dei danni morali ad una coppia di coniugi che, a causa degli intollerabili rumori provenienti dallo scarico del bagno dei vicini, vedeva leso il proprio diritto a godere ad un'abitazione vivibile. La collocazione dello scarico nel muro in comune, collocato tra il bagno e la camera da letto dei vicini, considerato l'uso frequente dello stesso di giorno e di notte, sono risultati decisivi per il riconoscimento del danno patito dalla coppia, che ha subito notevoli disagi in virtù della lesione del diritto ad un'abitazione vivibile e serena, in cui svolgere la propria vita quotidiana ed esercitare il proprio diritto al riposo.
Sul punto i supremi giudici nomofilattici hanno precisato come anche nei casi in cui, non sia integrato un danno biologico, non essendo provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al regolare svolgimento della vita familiare all'interno delle mura domestiche, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, costituisce una lesione che non integra un danno "in re ipsa", ma un danno conseguenza, determinando un pregiudizio risarcibile quale danno non patrimoniale.
Per tale ragione hanno quindi confermato la sentenza di merito, con cui era stato ritenuto dovuto il riconoscimento di una somma, quale riparazione del danno subito per la lesione del diritto al riposo, a causa delle immissioni di rumore, ritenendo le stesse causa di lesione della qualità della vita e, conseguentemente, del diritto alla salute, costituzionalmente garantito.
2. Inquadramento Normativo
2.1 Immissioni di rumore, la normale tollerabilità in senso soggettivo
Prima di analizzare nel dettaglio la pronuncia oggetto della nostra trattazione è opportuno effettuare una ...