1. Una non recente decisione (Cass. s.u. 7 luglio 1993 n. 7449, in Giust civ., 1994, I, 436) si è occupata di una fattispecie in cui il proprietario dell'appartamento del piano rialzato con ingresso autonomo e annesso giardino, assumendo che i proprietari dell'intero primo piano, anch'esso con entrata indipendente e adiacente porzione di giardino, avevano costruito su una parte della terrazza di copertura del fabbricato un manufatto la cui presenza costituiva un impedimento al proprio libero godimento del bene comune, aveva chiesto l'emanazione di una sentenza di accertamento del suo diritto di comproprietà della terrazza e di condanna dei convenuti alla demolizione della sopraelevazione e al risarcimento del danno.
I giudici di merito avevano rigettato la domanda, affermando che la presunzione legale di comunione, sancita dall'art. 1117 cod. civ. e basata sulla destinazione all'uso e al godimento comune del bene, era stata superata, perché la terrazza. per le sue caratteristiche strutturali, pur svolgendo la funzione sussidiaria di copertura dell'intero edificio, costituito soltanto dagli appartamenti delle parti in causa, era posta al servizio esclusivo dell'immobile dei convenuti, potendo accedersi ad essa dalla scala di quest'ultimo e non anche dal piano rialzato.
La S.C. ha accolto il ricorso, affermando che l'art. 1117 cod. civ. (nella formulazione originaria), stabilendo che: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo", le cose in essa elencate nei nn. 1, 2 e 3, non ha sancito una presunzione legale di comunione delle stesse, come erroneamente si era affermato in alcune sentenze, ma ha disposto che detti beni sono comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo che può essere costituito o dal regolamento contrattuale o dal complesso ...