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Tabelle millesimali “legali”: criteri di calcolo, errori e presupposti di impugnazione

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Condominio

Tabelle millesimali “legali”: criteri di calcolo, errori e presupposti di impugnazione

venerdì, 15 ottobre 2021

La sentenza 10 maggio 2021, n. 8014, ha deciso sulla impugnazione di una deliberazione dell’assemblea condominiale di approvazione delle tabelle millesimali, ritenute erronee in relazione al coefficiente di destinazione di un immobile ad uso commerciale.

Scritto da: Martino Andrea

Il caso affrontato dal Tribunale di Roma, sentenza n. 8014/2021 pubbl. il 10/05/2021-RG n. 52868/2018.

La vicenda in esame ha origine dalla citazione notificata da un usufruttuario ed un nudo proprietario di una porzione immobiliare posta al piano interrato/primo facente parte del Condominio contro cui è rivolta l’azione, avente ad oggetto l’annullamento/nullità della delibera di approvazione di nuove tabelle millesimali, in quanto -si deduceva- esse erano inficiate da errori; in particolare, si contestava il calcolo per la determinazione del coefficiente di destinazione dell’immobile ad uso commerciale di proprietà degli attori (cui era conseguito il conferimento, al citato negozio, di un valore triplo rispetto a quello delle abitazioni) e la mancata applicazione del coefficiente di servitù.  Pertanto, gli attori chiedevano che fosse annullata/dichiarata nulla l’impugnata delibera, nella parte in cui si approvavano le tabelle affette dai suesposti errori, con conseguente condanna del Condominio a rettificarle/rielaborarle, individuando correttamente il coefficiente di destinazione ed applicando il coefficiente di servitù.

Si costituiva, quindi, il Condominio convenuto il quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell’usufruttuario e la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che l’eventuale revisione delle tabelle avrebbe determinato la modifica delle carature con conseguente necessità di chiamare in giudizio tutti i condomini. Nel merito, affermava la legittimità delle tabelle e dei coefficienti contestati.

A seguito dell’esperimento della CTU, si pronunciava il Tribunale di Roma, il quale, in primo luogo, superava l’eccezione relativa alla mancanza di legittimazione passiva del Condominio, sul presupposto per cui l’approvazione delle tabelle secondo il criterio della maggioranza ex art. 1136, comma 2 c.c. non è un atto negoziale né implica un’attività volitiva e, di conseguenza, il legittimato passivo rispetto ad un’azione volta alla determinazione/rideterminazione giudiziale delle tabelle è unicamente l’amministratore ai sensi dell’art. 1131 ...

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