 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
La legittimazione ad impugnare del singolo condòmino e la struttura “chiusa” del giudizio di rinvio

Articolo

Condominio

La legittimazione ad impugnare del singolo condòmino e la struttura “chiusa” del giudizio di rinvio

lunedì, 11 ottobre 2021

L’ordinanza della Corte di cassazione 14 luglio 2021 n. 20072 ribadisce che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni ovvero gli obblighi risarcitori che gravano in capo ai singoli partecipanti, in considerazione della cattiva manutenzione delle stesse parti comuni, ciascun condòmino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio, nonché a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del solo amministratore del condominio e da questo non impugnata, condividendo la medesima posizione processuale. La pronuncia precisa altresì che nel giudizio che prosegue dopo la cassazione della sentenza di secondo grado, è precluso alle parti, al giudice del rinvio ed allo stesso giudice di legittimità, investito dopo il rinvio, di porre nuovamente in discussione l’esistenza della legittimazione processuale nei precedenti gradi di giudizio o la nullità della costituzione del rapporto processuale.

Scritto da: Rocchetti Giacomo

1§. La legittimazione concorrente e la “crisi identitaria” tra condòmino e condominio.

Quando il caos e la confusione nel condominio regnano sovrani, la sua proiezione giuridica non può essere da meno; anzi, pare che la realtà condominiale sia quasi attratta dal disordine, dove certamente è più facile confondere le “maschere dell’individualismo”, ostacolando l’emersione della verità, la cui ricerca compete, in ultimo, al giudice accorto e paziente.

La più classica delle liti condominiali - danno da inondazione dell’appartamento sottostante la terrazza a livello nel corso di lavori di manutenzione in periodo autunnale – si è rivelata per la Suprema Corte (Cass., sez. II, ord. 14 luglio 2021, n. 20072, rel. A. Scarpa) una peculiare occasione per ribadire importanti principi in materia processuale in tema di legittimatio ad causam dell’amministratore di condominio e dei singoli condòmini nei giudizi di primo e secondo grado, in uno con la “struttura chiusa” del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Appello ex art. 394 c.p.c. e della “critica vincolata” ai motivi di ricorso per cassazione elencati dall’art. 366 c.p.c. 

Non senza dimenticare che a tali regole si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (arg. da Cass. n. 3955/2018).

Come nel celebre romanzo di Pirandelliana memoria, suddiviso in otto libri a ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati