1§. La legittimazione concorrente e la “crisi identitaria” tra condòmino e condominio.
Quando il caos e la confusione nel condominio regnano sovrani, la sua proiezione giuridica non può essere da meno; anzi, pare che la realtà condominiale sia quasi attratta dal disordine, dove certamente è più facile confondere le “maschere dell’individualismo”, ostacolando l’emersione della verità, la cui ricerca compete, in ultimo, al giudice accorto e paziente.
La più classica delle liti condominiali - danno da inondazione dell’appartamento sottostante la terrazza a livello nel corso di lavori di manutenzione in periodo autunnale – si è rivelata per la Suprema Corte (Cass., sez. II, ord. 14 luglio 2021, n. 20072, rel. A. Scarpa) una peculiare occasione per ribadire importanti principi in materia processuale in tema di legittimatio ad causam dell’amministratore di condominio e dei singoli condòmini nei giudizi di primo e secondo grado, in uno con la “struttura chiusa” del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Appello ex art. 394 c.p.c. e della “critica vincolata” ai motivi di ricorso per cassazione elencati dall’art. 366 c.p.c.
Non senza dimenticare che a tali regole si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (arg. da Cass. n. 3955/2018).
Come nel celebre romanzo di Pirandelliana memoria, suddiviso in otto libri a ...